Cassazione Penale, Sentenza n. 4774/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza d'appello che, riformando in parte la pronuncia di primo grado (abbreviato), ha riqualificato il reato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo dedotto è vizio della motivazione: il PG sostiene che la Corte d'appello avrebbe operato una diversa qualificazione del fatto sulla base di argomentazioni contraddittorie e senza prova di un previo concerto tra l'imputato e il presunto creditore (Christian Alberti). Contestava in particolare la valutazione probatoria che avrebbe ritenuto esistente il credito dedotto dall'imputato sulla base di messaggi e della coincidenza temporale della foto di una fattura inviata al danneggiato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo coerente e logico la riqualificazione del fatto: dall'istruttoria risultavano scambi di messaggi che attestavano la riferibilità della pretesa a un debito vantato dall'Alberti nei confronti della persona offesa (Biacca), la somma richiesta coincideva con l'importo reclamato dall'Alberti e non è emersa prova che l'imputato avesse chiesto un "quid pluris" per sé. La Corte ha inoltre osservato che l'omissione dell'esame dell'Alberti non poteva nuocere all'imputato alla luce degli altri elementi acquisiti e che le censure del PG erano generiche e non confutavano i ragionamenti della corte territoriale.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20
Norma procedurale richiamata per effettuare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito sostanziale ma sul modo di svolgimento del dibattimento in Cassazione
Sezioni unite "Filardo" (giurisprudenza)
Principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale riguardanti la distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni e i criteri di valutazione della prova nella riqualificazione del fatto
Massime di principio
- La riqualificazione di tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è possibile quando emerge con sufficiente evidenza che l'imputato agiva per recuperare un credito effettivamente spettante a un terzo e non per profitto personale
- La coincidenza tra l'importo richiesto e la pretesa documentata del presunto creditore, insieme a comunicazioni (es. messaggi) che collegano la richiesta al rapporto debitorio, rafforza la tesi della legittima (seppur illegittima nella modalità) esazione del credito
- L'omissione dell'audizione di un testimone/creditore non determina automaticamente favore per l'imputato quando sussistono altri elementi probatori che rendono credibile la versione difensiva
- In sede di Cassazione le censure che non evidenziano specifici vizi logico-giuridici della motivazione di merito sono generalmente inammissibili: la Suprema Corte non sostituisce il proprio apprezzamento ai risultati valutativi dei giudici di merito se le loro conclusioni risultano coerenti e consequenziali
- Per il pubblico ministero è essenziale formulare censure circostanziate sulla motivazione e sulla valutazione probatoria per superare la forte protezione che la giurisprudenza riconosce alle valutazioni di fatto dei giudici di merito
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