Sentenza n. 885/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di decurtazione del punteggio del 15.10.2025 -OMISSIS- conseguito con la domanda di assegnazione di unità abitativa per partecipazione all'avviso pubblico 9500 Piano 2024 domanda -OMISSIS- , e della conseguente discesa nella graduatoria definitiva valida per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito delle attività di controllo e verifica ex Art 15 comma 3RR 4/2017e s.m.i e per la connessa immotivata mancata ammissione di posizione utile nella graduatoria finale per avere l'assegnazione degli appartamenti disponibili nonché del connesso provvedimento emesso in data 24.11.2025 -OMISSIS- con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della opposizione ( prot n.-OMISSIS-) del ricorrente , relativa alla contestazione del provvedimento di abbassamento nella graduatoria finale del punteggio riportato nel connesso provvedimento del 15.102025 nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti e successivi, connessi a quelli sopra riportati ivi inclusa la graduatoria finale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decurtazione del punteggio nella graduatoria per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e successivo rigetto dell'opposizione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 ottobre 2025 con cui ALER aveva modificato in diminuzione il punteggio attribuito nella graduatoria, escludendo i punteggi relativi alla situazione di abitazione impropria e alla condizione di disabilità, nonché il successivo provvedimento del 24 novembre 2025 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione amministrativa proposta contro la decurtazione. Ha dedotto, con riferimento al provvedimento sull'opposizione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria; ha inoltre formulato censure direttamente rivolte contro il provvedimento di decurtazione del punteggio. ALER ha eccepito l'inammissibilità e la tardività delle censure concernenti l'atto originario.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative al provvedimento del 24 novembre 2025. Ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sull'inammissibilità dell'opposizione, poiché questa non indicava alcuna ragione a sostegno del riconoscimento dei punteggi contestati. In assenza di specifiche deduzioni, l'amministrazione non era tenuta a svolgere ulteriori attività istruttorie né a fornire una motivazione più ampia. Le censure rivolte contro il provvedimento del 15 ottobre 2025 sono state invece dichiarate inammissibili e comunque tardive. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando un atto sia stato contestato mediante un rimedio amministrativo contenzioso, in sede giurisdizionale non possono essere introdotti motivi nuovi non dedotti in quella sede, salvo che il termine per impugnare l'atto originario non sia ancora scaduto. Nel caso concreto, le censure contro la decurtazione non erano state proposte nell'opposizione amministrativa e il ricorso giurisdizionale era stato notificato il 23 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'atto, avvenuta il 12 novembre 2025. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine di decadenza di sessanta giorni
Il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla comunicazione del provvedimento e, nel caso concreto, rende tardive le censure introdotte con ricorso notificato oltre sessanta giorni dopo la comunicazione dell'atto originario.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 15, comma 3, r.r. 4/2017 e s.m.i.
La disposizione è richiamata quale base delle attività di controllo e verifica che hanno condotto alla modifica del punteggio nella graduatoria per i servizi abitativi pubblici.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è stato contestato mediante un rimedio amministrativo contenzioso, in sede giurisdizionale sono inammissibili i motivi nuovi contro l'atto originario che non siano stati dedotti in quella sede, salvo che il termine ordinario per impugnare direttamente l'atto non sia ancora scaduto.
- Il divieto di introdurre motivi nuovi in sede giurisdizionale impedisce di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto originario mediante la sua contestazione indiretta attraverso l'impugnazione della decisione resa sul rimedio amministrativo.
- Un'opposizione amministrativa è adeguatamente dichiarata inammissibile quando non indica alcuna ragione concreta a sostegno della pretesa di riconoscimento dei punteggi contestati; in tal caso l'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori attività istruttorie né a fornire una motivazione ulteriore rispetto all'inammissibilità dell'opposizione.
- Le censure contro l'atto originario sono tardive quando il ricorso giurisdizionale è notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, anche se l'interessato abbia previamente proposto un rimedio amministrativo nel quale non abbia dedotto tali censure.
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