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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 431/2024 pubblicata il 30.10.2024 nella causa RG 685/2023 dal Tribunale di Asti - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 431/2024 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva liquidato in loro favore determinate somme. Prima della camera di consiglio, l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti a cinque ricorrenti. Il difensore ha pertanto insistito per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione di una ricorrente, Graziella Bosco, chiedendo altresì la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite in favore di tutti i ricorrenti, anche sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alle domande dei cinque ricorrenti già integralmente soddisfatti, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla posizione della ricorrente non ancora soddisfatta, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagarle le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, assegnandogli sessanta giorni decorrenti dall'inutile scadenza del termine per l'esecuzione spontanea. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni ricorrenti nel corso del processo, rispetto a tali posizioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Qualora l'Amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L'Amministrazione che esegue il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso e in modo parziale può essere condannata alle spese di lite anche con riferimento alle posizioni per le quali la materia del contendere sia cessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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