Sentenza del 24/09/2015 n. 18941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2003, fondato su quattro rilievi: indebita detrazione di IVA per fatture soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello; IVA non versata su operazioni ritenute prive dei requisiti di non imponibilità ex D.L. n. 331/1993, art. 41; mancato assoggettamento a IVA del compenso per copia privata previsto dalla disciplina SIAE; recupero a tassazione di maggiori componenti positivi per transfer pricing con una società controllata francese. Il Fallimento contestava inoltre la notifica dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente e denunciava l'omessa pronuncia della CTR su specifiche questioni dedotte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo, relativo all'omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sulle contestazioni riguardanti la prova dell'effettivo trasferimento all'estero delle merci e la pretesa già regolarizzata mediante versamento. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che lo stato di grave insolvenza della società costituiva una concreta e specifica ragione di urgenza idonea a giustificare la notifica dell'avviso prima dei sessanta giorni. Ha dichiarato inammissibili il quarto, quinto, sesto e ottavo motivo, concernenti rispettivamente la frode carosello, il compenso per copia privata e la relativa IVA, nonché il transfer pricing. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra composizione della CTR per il riesame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale. La sua violazione non comporta automaticamente l'annullamento se l'Amministrazione dimostra una concreta, specifica e motivata ragione di urgenza riferita al rapporto tributario. Il grave stato di insolvenza del contribuente può costituire tale ragione quando renda più difficoltoso il pagamento del tributo.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
In caso di contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno dell'inesistenza; una volta forniti, spetta al contribuente dimostrare la legittima detrazione e l'effettività dell'operazione.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 40 e 54; D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni semplici, risultanze investigative e dati relativi ad altre società, purché adeguatamente indicati o allegati all'avviso.
D.L. n. 331/1993, art. 41
Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede la prova dei relativi presupposti, tra cui l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro. La mancata pronuncia del giudice su tale prova integra omessa pronuncia.
Legge n. 633/1941, art. 71-septies, introdotto dal D.Lgs. n. 68/2003
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati.
Il compenso per copia privata costituisce un'obbligazione autonoma del produttore o importatore verso la SIAE ed è autonomamente soggetto a IVA. Non coincide con l'IVA sul prezzo di vendita degli apparecchi e il mancato addebito separato al cessionario non esclude l'obbligo di versamento.
D.P.R. n. 917/1986, art. 110, commi 2 e 7
La disciplina del transfer pricing consente di rettificare i prezzi delle operazioni infragruppo non conformi al principio di libera concorrenza. L'Ufficio deve fornire la prova della non correttezza dei prezzi, anche attraverso un giudizio comparativo; il contribuente deve poi fornire elementi specifici idonei a spiegare o confutare la rettifica.
Art. 2697 c.c.
La regola generale dell'onere della prova opera anche nel transfer pricing: l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti della rettifica, mentre il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche e deve produrre dati concreti sulle modalità con cui ha determinato i prezzi infragruppo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La mancata decisione su una domanda o su una specifica questione autonomamente dedotta e rilevante integra vizio di omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza con rinvio, quando non sia possibile decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- La notifica anticipata di un avviso di accertamento dopo una verifica fiscale non è automaticamente illegittima: l'Ufficio può derogare al termine di sessanta giorni se dimostra una concreta urgenza, come un grave stato di insolvenza o una procedura concorsuale imminente. Non è invece sufficiente la mera prossimità della decadenza dell'Ufficio dovuta a propria inerzia.
- Nelle frodi carosello, la regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non basta a dimostrare l'effettività o la legittimità della detrazione. Dopo che l'Ufficio ha fornito indizi seri dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrare con elementi autonomi la reale operazione e la propria estraneità alla frode.
- Per beneficiare della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è essenziale conservare e produrre documentazione idonea a provare il trasferimento effettivo dei beni. Il giudice deve esaminare espressamente tale documentazione se la questione è stata ritualmente proposta.
- Gli obblighi relativi al compenso per copia privata gravano sul produttore o importatore e sono distinti dall'IVA applicata alla vendita dei beni. Il mancato riaddebito del compenso al cliente non elimina l'obbligo fiscale e parafiscale previsto dalla legge.
- Nel transfer pricing, l'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante comparazioni e presunzioni, che il prezzo infragruppo si discosta dal valore normale o dal principio di libera concorrenza. Il contribuente deve poi fornire una spiegazione documentata della propria politica dei prezzi e delle eventuali ragioni economiche dello scostamento.
- Una sentenza tributaria deve pronunciarsi su tutte le questioni autonome e decisive sollevate dalle parti. Il semplice rigetto complessivo dell'appello non sana l'omessa decisione su una domanda specifica, salvo che essa sia realmente assorbita da una statuizione incompatibile o pienamente satisfattiva.
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