Cassazione Civile, Ordinanza n. 29450/2024 del 14/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione nei confronti dell’INPS, a seguito del mancato pagamento di una cartella riferita a tributi erariali per un determinato anno d’imposta. In corso di procedura esecutiva l’agente della riscossione interveniva richiamando ulteriori cartelle, avvisi di accertamento e un avviso di addebito. Il contribuente contestava la ritualità delle notifiche e vizi di motivazione degli atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di invalidità del pignoramento e degli atti esecutivi. Nei gradi di merito le domande venivano rigettate; in appello il giudice tributario di secondo grado riteneva rituali le notifiche e rigettava l’impugnazione del contribuente, accogliendo invece l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, una pluralità di violazioni processuali e sostanziali: omesso esame dei motivi di appello sulla mancata prova della notifica degli atti presupposti, nullità della sentenza per avere accolto un appello incidentale asseritamente tardivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario e della riscossione. Con il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla invalidità del pignoramento presso terzi e dell’intervento per vizi di notifica e di contenuto delle cartelle esattoriali, ancora invocando violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e di varie disposizioni tributarie.
La decisione
La Corte ha accolto solo la censura relativa alla tardività dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate: ha ritenuto che il termine per proporlo decorresse dalla notifica dell’appello principale e che, nel caso concreto, l’atto fosse stato depositato oltre il termine di 60 giorni. Per tale limitato profilo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Per il resto ha confermato la decisione di merito, reputando inammissibili le censure coacervate e infondate le doglianze di omesso esame/omessa pronuncia. Le spese del giudizio tra ricorrente e Agenzia delle Entrate sono state compensate; quelle nei confronti dell’Agente della riscossione sono state poste a carico del ricorrente, mentre nulla è stato disposto per le parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
l’omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi una decisione sul motivo; non ricorre se il giudice abbia comunque pronunciato espressamente, ancorché con motivazione sintetica.
art. 115 c.p.c.
violazione dell’art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le plurime censure, ma senza autonoma trattazione perché assorbito nella costruzione coacervata del motivo.
art. 14 D.Lgs. 546/1992
invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non oggetto di un autonomo principio decisorio.
art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992
richiamato tra le norme violate dal ricorrente, senza specifica autonoma valutazione decisoria.
art. 54 D.Lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne trae un principio autonomo nella motivazione decisoria.
art. 26 d.P.R. 602/1973
richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica degli atti della riscossione; la Corte non si pronuncia nel merito della ritualità notificatoria per inammissibilità del motivo sul punto.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente, senza autonoma valutazione da parte della Corte.
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente, senza autonoma valutazione da parte della Corte.
art. 50 d.P.R. 602/1973
richiamato dal ricorrente, senza autonoma valutazione da parte della Corte.
art. 29 D.L. 78/2010
richiamato dal ricorrente in relazione agli atti di accertamento e riscossione; non costituisce oggetto di un principio di diritto autonomo nella decisione.
art. 20 D.Lgs. 82/2005
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza specifica decisione di merito.
art. 72-bis, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973
richiamato nel secondo motivo quale norma inerente al pignoramento presso terzi, ma non trattato nel merito per l’inammissibilità della censura.
art. 7 L. 212/2000
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 3 D.Lgs. 39/1993
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 12 d.P.R. 602/1973
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 1, lett. c), D.M. 321/1999
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 1, lett. i), D.M. 321/1999
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 6 D.M. 321/1999
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione di diritto.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4), 5) c.p.c.
la Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere distinti e specifici; il vizio ex n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale o la critica alla valutazione delle prove.
art. 366, n. 3, c.p.c.
richiamato come regola di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione, applicabile ratione temporis.
art. 155, comma 5, c.p.c.
la proroga al primo giorno non festivo non si applica al giorno iniziale del termine, ma solo al giorno di scadenza se questo cade di sabato o in giorno festivo.
art. 384 c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, essendo superflui ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo indistinto censure eterogenee e incompatibili tra loro: il motivo cosiddetto coacervato è inammissibile se mescola violazione di legge, omesso esame di fatti e vizi processuali senza consentire una distinta individuazione delle doglianze.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è invece utilizzabile per contestare la sufficienza della motivazione o la valutazione giuridica del giudice di merito.
- L’asserita mancata prova della notificazione di atti presupposti, quando si traduca in critica alla valutazione della ricostruzione fattuale o della correttezza giuridica del ragionamento decisorio, non integra di per sé un fatto storico omesso ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato, gravando sul ricorrente l’onere di indicare che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se il giudice di appello si sia comunque pronunciato sul motivo, anche con motivazione succinta; in tal caso il mezzo di impugnazione deve semmai investire la qualità della motivazione e non la sua esistenza.
- Il termine per proporre appello incidentale decorre dalla notificazione dell’appello principale e va calcolato secondo la disciplina generale dei termini processuali, senza applicare al giorno iniziale la proroga prevista per la scadenza che cada in sabato o giorno festivo.
- Quando l’appello incidentale è proposto oltre il termine, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza limitatamente al capo investito dall’impugnazione tardiva e decidere nel merito dichiarando inammissibile l’appello incidentale stesso.
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