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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l'anno 2003 ai fini IRPEG, IRAP e IVA, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e contestazioni IVA, inclusa l'omessa autofatturazione di prestazioni e il trattamento di cessioni verso la Repubblica di San Marino come non imponibili. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP, l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla CTR; la precedente sentenza di cassazione n. 19536/2016 aveva cassato parzialmente con rinvio, fissando un principio di diritto sul regime di esenzione IVA per le cessioni verso San Marino subordinato alla presenza della marca e del bollo a secco dell'Ufficio tributario sammarinese sulla fattura restituita, mentre aveva ritenuto meramente formale la mancata indicazione del codice identificativo del cliente sammarinese. Nel giudizio di rinvio la CTR ha poi accolto la pretesa dell'Amministrazione sulle poste ancora controverse nei limiti quantificati nell'atto impositivo. La società ricorrente ha quindi proposto tre motivi: i primi due per nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, deducendo che il giudice del rinvio non avrebbe applicato il principio di diritto della Cassazione e non avrebbe verificato in concreto quali fatture recassero marca e bollo a secco sammarinese; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, cioè la presenza di tali elementi formali sulle fatture contestate. Successivamente la contribuente ha depositato memoria rappresentando che l'Ufficio aveva annullato in autotutela gran parte della pretesa IVA, riducendola da euro 2.661.614 a euro 3.940,63, e ha dichiarato di accettare il rilievo residuo, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'annullamento parziale in autotutela non determinasse cessazione della materia del contendere, perché esso integra una mera riduzione della pretesa originaria e non una nuova pretesa; tuttavia, poiché la contribuente ha espressamente accettato il residuo rilievo, è sopravvenuta la carenza di interesse a proseguire il giudizio sul residuo oggetto della controversia. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando l'assetto processuale e distinguendo il caso dall'ipotesi di cessazione della materia del contendere per annullamento totale dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato quale parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato quale parametro per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso

  • art. 71 del DPR n. 633/72

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina IVA delle cessioni verso la Repubblica di San Marino

  • art. 8 del DPR n. 633/72

    richiamato dalla precedente pronuncia di cassazione come base del regime di esenzione IVA per le cessioni all'esportazione, subordinato agli adempimenti formali previsti dal D.M. 24 dicembre 1993

  • D.M. 24 dicembre 1993

    indicato come fonte degli adempimenti formali sostitutivi della documentazione doganale, necessari a comprovare la destinazione all'esportazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella tassonomia, ma non affrontato espressamente nel testo della decisione

Massime di principio

  • L'annullamento parziale in autotutela di un avviso di accertamento non introduce una nuova pretesa tributaria, ma costituisce una riduzione della pretesa originaria e, di per sé, non determina cessazione della materia del contendere.
  • Se, dopo la riduzione in autotutela della pretesa fiscale, il contribuente accetta espressamente il residuo rilievo, il giudizio perde oggetto sostanziale per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia, la decisione qui è stata definita in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza un nuovo esame del merito della corretta applicazione del principio precedente.
  • Per la prova della non imponibilità/esenzione IVA delle cessioni verso San Marino, gli adempimenti formali previsti dalla disciplina speciale possono assumere valore sostitutivo della documentazione doganale; la mancata indicazione di dati meramente formali, invece, non è sufficiente a negare il beneficio se non incide sulla prova dell'esportazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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