Sentenza n. 407/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. Prot. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 03/03/2021, mediante il quale il Sig. Prefetto della Provincia di -OMISSIS- vietava al Sig. -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma o munizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione ed esplosivo, con ordine di cessione delle armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione degli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che gli elementi di criticità valorizzati dall'Amministrazione riguardassero esclusivamente il padre, presso la cui abitazione erano custodite le armi, e non fossero direttamente riferibili a lui, che risiedeva all'estero e non conviveva con il padre. Secondo il ricorrente, mancavano quindi condotte riprovevoli o elementi concreti idonei a dimostrare la sua inaffidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori. Il giudice ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio, fondato su un giudizio di non completa affidabilità del ricorrente, ricavato dal concorso di più circostanze: le armi erano custodite nell'abitazione del padre, il quale era stato deferito all'autorità giudiziaria per una violazione penale ed era coinvolto in rapporti litigiosi con i condomini; la prossimità delle armi al padre, in un contesto familiare conflittuale, costituiva un fattore di rischio; la residenza del ricorrente all'estero comportava l'impossibilità di assicurare quotidianamente la custodia e il controllo delle armi. Il TAR ha ribadito che i provvedimenti di divieto di detenzione, revoca o diniego del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e sono caratterizzati da ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi, né accertare la pericolosità sociale dell'interessato: è sufficiente la presenza di circostanze, anche relative al contesto ambientale, familiare o lavorativo, idonee a far dubitare della sua piena affidabilità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della non irrazionalità o arbitrarietà della valutazione prefettizia. Nel caso concreto, i fatti riferiti al padre, risalenti al 2017 e 2018 ma ritenuti temporalmente vicini all'adozione del decreto, erano stati specificamente valorizzati dall'Amministrazione e risultavano idonei a sostenere il giudizio di rischio e di inadeguata custodia delle armi.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi sulla base di una valutazione preventiva dell'affidabilità del detentore e del rischio di abuso.
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Concorre a fondare l'ampio potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei requisiti di affidabilità in materia di armi.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti inibitori relativi alla detenzione e al porto di armi, finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma da parte del giudice.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto, poiché l'Amministrazione aveva indicato le circostanze concrete poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento e all'instaurazione del contraddittorio procedimentale.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato, insieme all'art. 699 c.p., per sottolineare il carattere eccezionale della detenzione e del porto di armi e la conseguente ampiezza della valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- I provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi e munizioni hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva, e sono legittimamente adottabili anche in assenza di un abuso effettivo delle armi o di un accertamento di pericolosità sociale del destinatario.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi è sufficiente che sussistano circostanze concrete idonee a dimostrare che l'interessato non sia pienamente affidabile nell'uso o nella custodia delle armi; tali circostanze possono riguardare anche il contesto ambientale, familiare o lavorativo del soggetto.
- La valutazione di affidabilità può fondarsi sulla combinazione tra la collocazione delle armi presso l'abitazione di un familiare caratterizzato da situazioni di conflittualità o criticità e l'assenza prolungata del titolare delle armi dal luogo di custodia, qualora tale situazione renda incerta la possibilità di controllo e custodia quotidiani.
- Data l'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, il sindacato del giudice amministrativo deve verificare principalmente che la valutazione prefettizia sia sorretta da elementi concreti e non risulti irrazionale o arbitraria; non è richiesto un particolare onere motivazionale ulteriore rispetto all'indicazione delle circostanze rilevanti.
- La motivazione del divieto è sufficiente quando individua le circostanze fattuali, anche riferite al contesto familiare del detentore, che incidono concretamente sulla fiducia nella corretta custodia delle armi e sulla tutela della pubblica incolumità.
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