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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto n. Prot. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 03/03/2021, mediante il quale il Sig. Prefetto della Provincia di -OMISSIS- vietava al Sig. -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma o munizione.

Giustizia amministrativa202100404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione ed esplosivo, con ordine di cessione delle armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione degli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che gli elementi di criticità valorizzati dall'Amministrazione riguardassero esclusivamente il padre, presso la cui abitazione erano custodite le armi, e non fossero direttamente riferibili a lui, che risiedeva all'estero e non conviveva con il padre. Secondo il ricorrente, mancavano quindi condotte riprovevoli o elementi concreti idonei a dimostrare la sua inaffidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori. Il giudice ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio, fondato su un giudizio di non completa affidabilità del ricorrente, ricavato dal concorso di più circostanze: le armi erano custodite nell'abitazione del padre, il quale era stato deferito all'autorità giudiziaria per una violazione penale ed era coinvolto in rapporti litigiosi con i condomini; la prossimità delle armi al padre, in un contesto familiare conflittuale, costituiva un fattore di rischio; la residenza del ricorrente all'estero comportava l'impossibilità di assicurare quotidianamente la custodia e il controllo delle armi. Il TAR ha ribadito che i provvedimenti di divieto di detenzione, revoca o diniego del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e sono caratterizzati da ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi, né accertare la pericolosità sociale dell'interessato: è sufficiente la presenza di circostanze, anche relative al contesto ambientale, familiare o lavorativo, idonee a far dubitare della sua piena affidabilità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della non irrazionalità o arbitrarietà della valutazione prefettizia. Nel caso concreto, i fatti riferiti al padre, risalenti al 2017 e 2018 ma ritenuti temporalmente vicini all'adozione del decreto, erano stati specificamente valorizzati dall'Amministrazione e risultavano idonei a sostenere il giudizio di rischio e di inadeguata custodia delle armi.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi sulla base di una valutazione preventiva dell'affidabilità del detentore e del rischio di abuso.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a fondare l'ampio potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei requisiti di affidabilità in materia di armi.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti inibitori relativi alla detenzione e al porto di armi, finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma da parte del giudice.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto, poiché l'Amministrazione aveva indicato le circostanze concrete poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento e all'instaurazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamato, insieme all'art. 699 c.p., per sottolineare il carattere eccezionale della detenzione e del porto di armi e la conseguente ampiezza della valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • I provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi e munizioni hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva, e sono legittimamente adottabili anche in assenza di un abuso effettivo delle armi o di un accertamento di pericolosità sociale del destinatario.
  • Ai fini del divieto di detenzione di armi è sufficiente che sussistano circostanze concrete idonee a dimostrare che l'interessato non sia pienamente affidabile nell'uso o nella custodia delle armi; tali circostanze possono riguardare anche il contesto ambientale, familiare o lavorativo del soggetto.
  • La valutazione di affidabilità può fondarsi sulla combinazione tra la collocazione delle armi presso l'abitazione di un familiare caratterizzato da situazioni di conflittualità o criticità e l'assenza prolungata del titolare delle armi dal luogo di custodia, qualora tale situazione renda incerta la possibilità di controllo e custodia quotidiani.
  • Data l'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, il sindacato del giudice amministrativo deve verificare principalmente che la valutazione prefettizia sia sorretta da elementi concreti e non risulti irrazionale o arbitraria; non è richiesto un particolare onere motivazionale ulteriore rispetto all'indicazione delle circostanze rilevanti.
  • La motivazione del divieto è sufficiente quando individua le circostanze fattuali, anche riferite al contesto familiare del detentore, che incidono concretamente sulla fiducia nella corretta custodia delle armi e sulla tutela della pubblica incolumità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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