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Sentenza

Sentenza n. 3338/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di cui al prot. n. 49021 del 04/12/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente per la classe di concorso ADEE (sostegno nella scuola primaria), conseguito in Spagna, nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso il parere evocato dal gravato rigetto e reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca di cui al prot. n. 7286/2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con il gravato prot. n. 19091 del 14 maggio 2024, ivi compresi i relativi allegati, nonché ove occorra di ogni altra eventuale nota attinente all’anzidetto parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero; nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;

Giustizia amministrativa202413484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo estero di formazione sul sostegno per la classe di concorso ADEE, unitamente agli atti presupposti e al parere ministeriale richiamato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, denominato "Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola il 10 gennaio 2022. Sono stati contestati anche il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, gli atti istruttori, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la sospensione cautelare del diniego, la ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero per iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, e ha documentato l'immatricolazione a tali percorsi. Il difensore ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha ritenuto vincolante tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo, escludendo la possibilità di decidere la controversia nel merito in assenza di un interesse attuale. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato, senza che il giudice ne esamini il contenuto o la legittimità.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    La ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero per iscriversi ai percorsi formativi previsti da tale disposizione; la norma non è oggetto di interpretazione sostanziale nella sentenza.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, munito dei necessari poteri processuali, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando attesta il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione; deve invece pronunciare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa oggetto del giudizio e la scelta di una diversa procedura formativa possono determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento del diniego, se la parte dichiara espressamente di non voler proseguire il processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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