Sentenza n. 869/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1160/2025 pubbl. il 11/03/2025, RG n. 14086/2023, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. in data 12.03.2025 al Ministero resistente (contumace) e passata in giudicato come da attestazione della competente cancelleria del 2.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta Docente, per un importo annuo di euro 500,00 con riferimento a cinque anni scolastici, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, rimasto contumace nel giudizio ordinario, ma l'amministrazione non aveva provveduto. È stato inoltre dimostrato l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute e all'attribuzione della Carta Docente. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, dovrà operare quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha ritenuto che l'incarico commissariale sia obbligatorio e non possa essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione. Ha inoltre imposto al Ministero, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento qualora la parte debba attivarsi per l'insediamento del commissario. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT secondo le modalità indicate dal giudice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza contro l'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio formativo riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La previsione relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di applicare una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondano la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'adempimento spontaneo.
- In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega a soggetti interni dotati di adeguata competenza.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla gratuità dell'incarico commissariale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne amministrative al pagamento di somme di denaro estranee alla legge n. 89/2001, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito nel caso concreto, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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