Sentenza n. 1897/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 798/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di € 500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 798/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500, per l’anno scolastico 2024/2025, durante il quale aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero a erogare tale importo tramite la Carta. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo al domicilio digitale del Ministero il 14 luglio 2025 e il mancato adempimento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto l’attivazione della Carta e l’accredito, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero ha rappresentato che la sentenza non era stata notificata all’Ufficio Scolastico Regionale, ma che era stata inserita nel monitoraggio mensile trasmesso all’Amministrazione centrale il 7 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato che il titolo, passato in giudicato e notificato al Ministero, non era stato eseguito e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica e accreditare € 500 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha precisato che la mancata notificazione del titolo all’Ufficio Scolastico Regionale non incide sull’obbligo del Ministero soccombente né sul decorso del termine: l’Ufficio è una sua articolazione periferica e compete al Ministero trasmettere tempestivamente la sentenza al funzionario responsabile. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento e compiere anche gli adempimenti contabili necessari, senza poter invocare l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: le modalità organizzative dell’attivazione, che coinvolgono strutture centralizzate e SOGEI e CONSAP, la mole del contenzioso seriale e i tempi tecnici integrano nel caso concreto «altre ragioni ostative»; la nomina del commissario assicura il rimedio sostitutivo. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 339, oltre eventuale restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra, nel caso deciso, il presupposto temporale per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 479 c.p.c.
la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale del Ministero ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale del Ministero è idonea a fondare la decorrenza del termine dilatorio nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 282 c.p.c.
La sentenza di condanna di primo grado è infatti provvisoriamente esecutiva sin dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.
La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva dalla pubblicazione; l’assenza di una notificazione separata all’ufficio periferico competente per il pagamento non elimina l’obbligo dell’amministrazione soccombente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio ritiene che tali modalità organizzative, in relazione alla mole del contenzioso e ai tempi tecnici necessari per completare l’adempimento, integrino nel caso concreto ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora.
L’astreinte può essere esclusa quando, considerate le concrete modalità organizzative dell’adempimento, la mole del contenzioso e i tempi tecnici necessari, ricorrano altre ragioni ostative; la nomina del commissario ad acta può concorrere ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con tale pronuncia è stato riconosciuto il suo diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, per l’anno scolastico 2024/2025
La disposizione è richiamata quale base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione stabilito dal titolo giudiziale.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
L’adempimento richiede lo svolgimento di un procedimento articolato in più fasi, che coinvolge le società SOGEI e CONSAP, delle quali il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della Carta in forma di applicazione web.
La disposizione è richiamata per descrivere il coinvolgimento di SOGEI e CONSAP nella predisposizione della Carta; le relative modalità organizzative concorrono, nel caso concreto, a giustificare il diniego dell’astreinte.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Quando il titolo esecutivo è notificato all’amministrazione soccombente, la mancata notificazione anche a un suo ufficio periferico non esclude l’obbligo di esecuzione né impedisce la decorrenza del termine dilatorio: l’organizzazione interna e la trasmissione del titolo agli uffici incaricati sono oneri dell’amministrazione debitrice.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e affidargli gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento all’attuazione del giudicato.
- La penalità di mora può essere negata quando le modalità concrete di esecuzione, la mole del contenzioso e i tempi tecnici necessari integrino altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; il rimedio sostitutivo del commissario ad acta può concorrere ad assicurare l’effettività del giudicato.
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