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Ordinanza

Ordinanza n. 817/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati ammessi per il mancato raggiungimento della soglia minima; - dell'Avviso prot. DGRUF n. 58754 del 17 dicembre 2025, successivamente ingrato dai provvedimenti recanti n. 58996 del 19/12/2025 e n. 59697 del 30/12/2025 resi dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso; - dei verbali delle operazioni concorsuali elaborati dalla Commissione esaminatrice e del Cineca in relazione alla prova preselettiva, ivi espressamente inclusi i verbali relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025, di data e contenuto ignoti; - del verbale relativo alla correzione della prova sostenuta dal ricorrente e del foglio di correzione delle risposte fornite da quest'ultimo, nella parte in cui non sono state ritenute corrette le risposte fornite per i quesiti nn. 26 e 52; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva e in soprannumero, alle prove scritte del concorso, previo ricalcolo del punteggio conseguito.

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco e graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui il candidato non è stato ammesso per mancato raggiungimento della soglia minima, nonché gli atti di correzione della prova preselettiva relativi ai quesiti nn. 26 e 52

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e gli atti presupposti della prova preselettiva, sostenendo di essere stato illegittimamente escluso per il mancato raggiungimento della soglia minima. Ha contestato, in particolare, la correzione della propria prova e la qualificazione come errate delle risposte fornite ai quesiti nn. 26 e 52, chiedendo il ricalcolo del punteggio e l'ammissione alle prove scritte, anche con riserva e in soprannumero. Sono stati inoltre impugnati i verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare collegiale esclusivamente per confermare gli effetti del decreto presidenziale monocratico che aveva già ammesso con riserva il ricorrente alle prove scritte. La decisione è stata adottata considerando il bilanciamento degli interessi coinvolti e il fatto sopravvenuto che il ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta in forza dell'ammissione cautelare. L'ordinanza non definisce il merito delle censure relative alla correttezza dei quesiti, alla valutazione delle risposte o al ricalcolo del punteggio. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare collegiale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto monocratico di ammissione con riserva quando, nel bilanciamento degli interessi, il ricorrente abbia già sostenuto la prova oggetto della controversia, rinviando al merito la definizione delle questioni sulla legittimità dell'esclusione.
  • La conferma cautelare dell'ammissione con riserva non implica una decisione sulle censure relative alla correzione della prova, alla validità dei quesiti o al punteggio conseguito, che restano riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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