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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-115/25

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2026. — Stappert Magyarország Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Attuazione di misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Importazione di prodotti in acciaio inossidabile originari di Taiwan – Due numeri d’ordine validi – Esaurimento di uno dei due contingenti tariffari – Applicazione cumulativa dei dazi antidumping e dei dazi supplementari. — Causa C-115/25

Giurisprudenza europea62025CJ0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Fővárosi Törvényszék, ha chiarito il coordinamento tra misure di salvaguardia sull’acciaio e dazi antidumping su prodotti in acciaio inossidabile originari di Taiwan. Ha stabilito che conta il singolo numero d’ordine del contingente richiesto dall’importatore, non l’insieme dei contingenti aperti per la stessa categoria di prodotti. Ha inoltre affermato che la sospensione del dazio antidumping opera ogni volta che il dazio supplementare del 25% diventa applicabile e che, in tale ipotesi, i due prelievi non possono cumularsi quando ricorrono le condizioni previste dal regolamento antidumping.

Interpretazione coordinata delle misure di salvaguardia e antidumping sui prodotti di acciaio inossidabile originari di Taiwan, con esclusione del cumulo dei dazi quando opera la sospensione prevista dal regolamento antidumping.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva: 1) se il "contingente tariffario pertinente" ex articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 coincida con il solo numero d’ordine richiesto dall’importatore o con tutti i contingenti aperti per quella categoria di prodotti; 2) se l’espressione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483 si riferisca a qualunque ipotesi di applicazione del dazio supplementare del 25% o solo all’esaurimento del contingente; 3) se la sospensione del dazio antidumping ex articolo 2, paragrafo 2, operi solo in caso di esaurimento del contingente o anche in caso di mancata domanda; 4) se, alla luce dei considerando 286 e 287, sia possibile applicare insieme dazio antidumping e dazio supplementare quando esiste un altro contingente aperto con diverso numero d’ordine ma l’importatore ha chiesto il beneficio solo per il contingente esaurito.

Principio di diritto

Il "contingente tariffario pertinente" è quello identificato dal numero d’ordine indicato nella domanda di immissione in libera pratica; l’esaurimento di quel solo contingente rende applicabile il dazio supplementare del 25% previsto dal regolamento di salvaguardia, anche se altri contingenti equivalenti sono ancora aperti. L’articolo 2 del regolamento antidumping 2021/1483 si applica ogni volta che tale dazio supplementare diventa applicabile, compresi i casi di mancata domanda di attribuzione del contingente, e comporta la sospensione del dazio antidumping se il dazio supplementare è di valore superiore. Ne deriva che i due dazi non possono essere imposti cumulativamente quando ricorrono le condizioni di sospensione, anche se l’importatore non ha chiesto un altro contingente disponibile con diverso numero d’ordine.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Interpretazione delle misure di salvaguardia e antidumping sui prodotti in acciaio inossidabile originari di Taiwan

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra un importatore ungherese di metalli e l’autorità doganale nazionale. Il tema centrale è il coordinamento tra il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce misure di salvaguardia definitive sui prodotti di acciaio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, che istituisce un dazio antidumping definitivo su determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan.

Fatti e procedimento principale

La Stappert Magyarország Kft. aveva chiesto l’immissione in libera pratica di vari prodotti di acciaio inossidabile originari di Taiwan, indicando il numero d’ordine di contingente 09.8847. Tale contingente si era esaurito il giorno stesso della domanda; un secondo contingente, numero 09.8578, era stato aperto per gli stessi paesi e prodotti, ma non era stato indicato nella domanda dell’importatore.

L’autorità doganale di primo grado ha concesso il beneficio del contingente solo entro il residuo disponibile sul contingente 09.8847 e ha poi applicato, per il quantitativo eccedente, sia il dazio antidumping del 6,8% sia il dazio supplementare del 25% previsto dalla misura di salvaguardia. In sede di ricorso amministrativo, l’autorità di secondo grado ha confermato l’applicazione cumulativa, ritenendo però che, poiché esisteva un secondo contingente ancora disponibile, il "contingente tariffario pertinente" non fosse esaurito ai fini dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento 2019/159.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, secondo cui ciascun contingente tariffario è identificato da un numero d’ordine;
  • l’articolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che apre i contingenti tariffari e prevede, in caso di esaurimento del contingente pertinente o di mancato beneficio del contingente, un dazio supplementare del 25%;
  • l’articolo 3 del regolamento 2019/159, che rinvia al sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dal regolamento 2015/2447;
  • i considerando 286 e 287 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, che spiegano la volontà della Commissione di evitare un effetto eccessivo derivante dal cumulo tra dazio antidumping e dazio di salvaguardia;
  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, che prevede che, quando il dazio oltre contingente diventa applicabile e supera il livello del dazio antidumping, si riscuote solo il primo e la riscossione del dazio antidumping è sospesa.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’espressione "contingente tariffario pertinente" non è definita nel regolamento 2019/159, ma va letta alla luce del sistema di gestione dei contingenti. Poiché ciascun contingente è identificato da un numero d’ordine e il regolamento 2019/159 parla di contingenti aperti per un determinato periodo, il contingente pertinente è quello corrispondente al numero d’ordine indicato nella domanda di immissione in libera pratica.

La Corte respinge quindi l’interpretazione secondo cui bisognerebbe considerare tutti i contingenti aperti per la stessa categoria di prodotti. Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 6, ciò che conta è l’esaurimento del singolo contingente richiesto dall’importatore.

Ragionamento della Corte sulla seconda e sulla terza questione

La Corte chiarisce che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/1483 rinvia al dazio supplementare del 25% previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento 2019/159. Poiché quest’ultima disposizione fa scattare il dazio supplementare sia quando il contingente pertinente è esaurito sia quando le importazioni non beneficiano del contingente pertinente, l’articolo 2 del regolamento antidumping si applica in tutte queste situazioni, compresa l’ipotesi in cui l’importatore non abbia presentato domanda per l’attribuzione del contingente.

Di conseguenza, la sospensione della riscossione del dazio antidumping opera ogni volta che il dazio supplementare del 25%, di valore superiore al dazio antidumping, diventi applicabile per qualsiasi motivo ricompreso nella disciplina del regolamento 2019/159.

Ragionamento della Corte sulla quarta questione

La Corte precisa che la presenza di un secondo contingente, aperto con diverso numero d’ordine per gli stessi prodotti, non incide né sull’applicazione del dazio supplementare rispetto al numero d’ordine richiesto, né sulla regola di sospensione del dazio antidumping. L’unica condizione rilevante per la sospensione è il rapporto di valore tra i due dazi: se il dazio supplementare è superiore, il dazio antidumping deve essere sospeso.

I considerando 286 e 287 del regolamento 2021/1483 confermano questa lettura, poiché evidenziano la volontà di evitare un cumulo che produca un effetto eccessivo sul commercio durante l’applicazione della misura di salvaguardia.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • il "contingente tariffario pertinente" di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento 2019/159 è il contingente identificato dal numero d’ordine specifico indicato nella domanda;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/1483 si applica ogni volta che il dazio supplementare del 25% diventa applicabile ai sensi del regolamento 2019/159, anche in caso di mancata domanda;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, comporta la sospensione del dazio antidumping in tutti tali casi, quando il dazio supplementare è superiore in valore;
  • i due dazi non possono essere applicati contemporaneamente quando ricorrono le condizioni di sospensione, anche se esiste un altro contingente aperto con diverso numero d’ordine e l’importatore ha chiesto il beneficio solo per il contingente esaurito.

Principio affermato

La sentenza afferma che, nel sistema dei contingenti tariffari dell’Unione, il riferimento al "contingente pertinente" è quello del numero d’ordine richiesto dall’importatore; l’esaurimento di tale contingente fa scattare il dazio di salvaguardia, e quando questo dazio è superiore al dazio antidumping, quest’ultimo resta sospeso, senza possibilità di cumulo, anche se altri contingenti analoghi sono ancora disponibili.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingmisure di salvaguardiacontingenti tariffaridazi doganaliimportazioni di acciaio

Testo integrale

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