Regolamento (UE) 2021/444
Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il nuovo programma Dogana per il periodo 2021-2027, in continuità con Dogana 2020, per rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali, sostenere l’unione doganale e migliorare lo sviluppo delle capacità amministrative, umane e informatiche. Il programma mira anche a proteggere gli interessi finanziari ed economici dell’Unione, favorire gli scambi legittimi e contrastare frodi, commercio illecito e minacce alla sicurezza. È previsto un bilancio complessivo di 950 milioni di euro e un sistema di attuazione tramite programmi di lavoro pluriennali, con possibilità di partecipazione di paesi terzi a condizioni determinate.
Istituzione del programma Dogana 2021-2027 per la cooperazione nel settore doganale, con disciplina di obiettivi, bilancio, partecipazione di paesi terzi, finanziamento e monitoraggio, e abrogazione di Dogana 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni di cooperazione nel settore doganale dell’Unione per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, ai fini del sostegno all’unione doganale, alle autorità doganali e allo sviluppo dei sistemi elettronici europei necessari per l’attuazione della normativa doganale. Riguarda gli Stati membri, le loro autorità doganali, la Commissione, gli esperti esterni coinvolti nelle azioni e, a determinate condizioni, i paesi terzi partecipanti (paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi tramite accordi specifici). Restano esclusi i costi delle responsabilità nazionali per lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, che sono a carico degli Stati membri; il regolamento non incide sulle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che restano regolate da quest’ultimo fino alla chiusura.
Regolamento (UE) 2021/444 - Programma Dogana 2021-2027
Il regolamento istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sostituendo Dogana 2020. La finalità è assicurare continuità al sostegno dell’unione doganale, rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali e accrescere la capacità dell’Unione di tutelare interessi finanziari, sicurezza e corretto funzionamento del mercato interno.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che il programma precedente ha fornito un contributo significativo al miglioramento della cooperazione doganale, allo sviluppo delle capacità amministrative e informatiche e alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione attraverso una più efficace riscossione dei dazi. Il nuovo programma è giustificato dalla necessità di far fronte a sfide quali globalizzazione, frodi, contrabbando e digitalizzazione, valorizzando sinergie con altri strumenti dell’Unione e con i nuovi programmi del quadro 2021-2027.
Ambito materiale e definizioni
L’articolo 2 definisce i concetti chiave: autorità doganali, sistemi elettronici europei, componente comune, componente nazionale e paese terzo. I sistemi elettronici europei comprendono quelli necessari all’unione doganale e ai compiti doganali, inclusi quelli previsti dal codice doganale dell’Unione, dal regolamento (UE) 2019/880 e da altri atti del diritto dell’Unione, nonché da accordi internazionali come la convenzione TIR.
Obiettivi del programma
L’obiettivo generale, fissato dall’articolo 3, è sostenere l’unione doganale e la collaborazione tra autorità doganali per tutelare interessi finanziari ed economici, garantire la sicurezza dell’Unione e contrastare commercio sleale e illegale, agevolando al contempo gli scambi legittimi. Gli obiettivi specifici sono quattro:
- elaborazione e attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;
- cooperazione doganale;
- sviluppo della capacità amministrativa e informatica, incluse formazione e sistemi elettronici europei;
- innovazione nel settore della politica doganale.
Dotazione finanziaria e spese ammissibili
L’articolo 4 stabilisce una dotazione complessiva di 950.000.000 euro a prezzi correnti per il 2021-2027. Il bilancio copre anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e gestione del programma, oltre a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica e amministrativa necessaria.
Partecipazione di paesi terzi
L’articolo 5 apre il programma a diversi paesi terzi: paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati; paesi della politica europea di vicinato; e altri paesi terzi tramite accordi specifici. Tali accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, regolare il calcolo dei contributi e dei costi amministrativi, escludere poteri decisionali al paese terzo e preservare la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Modalità di attuazione e strumenti finanziari
Il programma è attuato in gestione diretta ai sensi del regolamento finanziario. Può finanziare sovvenzioni, premi, appalti e rimborso di spese di viaggio e soggiorno degli esperti esterni. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo VIII del regolamento finanziario; è ammesso il finanziamento combinato con altri programmi UE purché non si sovrappongano i costi finanziati e il cumulo non superi i costi totali ammissibili.
Azioni ammissibili
L’articolo 7 descrive un elenco ampio e funzionale di azioni ammissibili, limitandole a quelle dirette ad attuare gli obiettivi del programma. Sono incluse, tra le altre:
- riunioni ed eventi ad hoc;
- collaborazione strutturata su progetti;
- sviluppo e funzionamento dei sistemi elettronici europei;
- formazione, scambio di migliori prassi e sviluppo delle competenze umane;
- studi, attività innovative, progetti pilota, prototipi, estrazione intelligente di dati, collaborazione tra sistemi;
- azioni di comunicazione congiunta. Sono inoltre finanziabili, se di interesse per l’Unione, adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Esperti esterni
L’articolo 8 consente l’impiego di esperti esterni quando utile per l’esecuzione delle azioni. Possono partecipare rappresentanti di autorità governative, accademici, organizzazioni internazionali, operatori economici e società civile. I costi sono rimborsabili secondo l’articolo 238 del regolamento finanziario; la selezione deve avvenire in base a competenze ed esperienza, garantendo imparzialità, assenza di conflitti di interesse, rappresentanza equilibrata e parità di genere.
Sovvenzioni e tasso di cofinanziamento
L’articolo 10 prevede che il programma possa finanziare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un’azione, in deroga alla regola generale del regolamento finanziario. Il tasso di cofinanziamento applicabile alle azioni che richiedono sovvenzioni è definito nei programmi di lavoro pluriennali.
Sviluppo delle capacità informatiche: riparto di responsabilità
L’articolo 11 disciplina in modo dettagliato la ripartizione tra Commissione e Stati membri per i sistemi elettronici europei. La responsabilità è congiunta per sviluppo e funzionamento, ma:
- la Commissione gestisce le componenti comuni, il coordinamento generale, l’operabilità, la ciberresilienza, l’interconnettività, l’attuazione sincronizzata e il coordinamento con terzi e con altre azioni di e-government;
- gli Stati membri gestiscono le componenti nazionali, il coordinamento nazionale, l’integrazione con l’e-government nazionale, l’invio di informazioni alla Commissione e l’attuazione nazionale. La Commissione pubblica inoltre un elenco indicativo dei sistemi elettronici finanziati.
Programmazione, monitoraggio e valutazione
Il programma è attuato tramite programmi di lavoro pluriennali adottati dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame. Essi precisano obiettivi, risultati, progetti, importi, metodo e calendario di esecuzione, nonché, per le sovvenzioni, tasso massimo di cofinanziamento e criteri essenziali di attribuzione.
Il sistema di monitoraggio si fonda sugli indicatori dell’allegato II, che riguardano lo sviluppo delle capacità, la collaborazione in rete, la disponibilità dei sistemi elettronici, l’uso dei principali sistemi, il completamento del codice doganale dell’Unione e l’indice delle migliori prassi. La Commissione può modificare gli indicatori tramite atti delegati e integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione.
Sono previste una valutazione intermedia entro quattro anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di applicazione, con trasmissione delle conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 15 impone, per i paesi terzi partecipanti, l’obbligo di garantire i diritti e l’accesso necessari all’ordinatore responsabile, all’OLAF e alla Corte dei conti. Per l’OLAF ciò include espressamente la possibilità di effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Delega, comitato e governance
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2027 per aggiornare gli indicatori e il quadro di monitoraggio. La delega è prorogabile tacitamente per uguali periodi salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, e può essere revocata in ogni momento. Il regolamento istituisce inoltre il comitato del programma Dogana, soggetto alla disciplina del regolamento (UE) n. 182/2011.
Comunicazione, abrogazione e regime transitorio
I beneficiari devono rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE; la Commissione svolge attività di informazione e comunicazione e le risorse possono contribuire alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione collegate agli obiettivi del programma. Il regolamento abroga Dogana 2020 con effetto dal 1 gennaio 2021, ma salva le azioni già avviate fino alla loro chiusura e consente di finanziare la transizione e le azioni non completate oltre il 2027 se necessario.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica retroattivamente dal 1 gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e periodo di applicazione
L’articolo 1 istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, allineato al quadro finanziario pluriennale. Il regolamento definisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua come obiettivo generale il sostegno all’unione doganale e alle autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, garantire la sicurezza e proteggere l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando gli scambi legittimi. Gli obiettivi specifici riguardano l’attuazione uniforme della normativa e politica doganale, la cooperazione doganale, lo sviluppo delle capacità amministrative e informatiche, incluse formazione e sistemi elettronici europei, e l’innovazione nella politica doganale.
Dotazione finanziaria
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria per il 2021-2027 a 950.000.000 euro a prezzi correnti. La somma copre anche spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, gestione del programma, studi, riunioni di esperti, informazione e comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica e amministrativa.
Partecipazione di paesi terzi
L’articolo 5 apre il programma a paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi, in base ad accordi quadro o accordi specifici. Gli accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, definire contributi e costi amministrativi, escludere poteri decisionali del paese terzo e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione; i contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Attuazione e forme di finanziamento
L’articolo 6 prevede la gestione diretta in conformità del regolamento finanziario. Il programma può utilizzare sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli esperti esterni.
Azioni ammissibili e relazione con lo strumento per le attrezzature doganali
L’articolo 7 limita l’ammissibilità alle azioni volte a realizzare gli obiettivi del programma e anche alle azioni che integrano o sostengono quelle finanziate dallo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Le categorie principali includono riunioni ed eventi ad hoc, cooperazione strutturata per progetti, sviluppo di capacità informatiche, sviluppo di capacità e competenze umane, studi, attività innovative, azioni di comunicazione e altre azioni previste dai programmi di lavoro. Sono ammissibili, se di interesse per l’Unione, anche adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Esperti esterni
L’articolo 8 consente la partecipazione di rappresentanti di autorità governative, accademici, organizzazioni internazionali e altre organizzazioni interessate, operatori economici e società civile. I costi sono rimborsabili secondo l’articolo 238 del regolamento finanziario; la selezione avviene per competenze, esperienza e conoscenze, con attenzione a imparzialità, assenza di conflitti di interesse, rappresentanza equilibrata e parità di genere.
Sovvenzioni e finanziamento combinato
L’articolo 9 dispone che le sovvenzioni siano gestite secondo il titolo VIII del regolamento finanziario. È ammesso il cumulo con altri programmi UE purché non si finanzi due volte lo stesso costo e il finanziamento cumulativo non superi i costi totali ammissibili. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte alle autorità doganali dei paesi partecipanti, se sussistono le condizioni dell’articolo 5.
Tasso di cofinanziamento
L’articolo 10 deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario e consente il finanziamento fino al 100% dei costi totali ammissibili di un’azione. Per le azioni che richiedono sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali.
Capacità informatiche e responsabilità di Commissione e Stati membri
L’articolo 11 stabilisce una responsabilità congiunta per sviluppo e funzionamento dei sistemi elettronici europei. La Commissione gestisce le componenti comuni, coordina lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi a livello UE, le interazioni con terzi e il coordinamento con altre azioni di e-government; gli Stati membri gestiscono le componenti nazionali, il coordinamento nazionale, la comunicazione alla Commissione sulle misure adottate e l’attuazione nazionale. La Commissione pubblica un elenco indicativo dei sistemi finanziati.
Programmi di lavoro pluriennali
L’articolo 12 prevede l’attuazione mediante programmi di lavoro pluriennali ai sensi del regolamento finanziario, adottati dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame. I programmi definiscono obiettivi, risultati attesi, progetti, importi, metodo e calendario di esecuzione e, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento e i criteri essenziali di attribuzione.
Sorveglianza, indicatori e valutazione
L’articolo 13 rinvia all’allegato II per gli indicatori di monitoraggio e attribuisce alla Commissione il potere di modificarli mediante atti delegati e di integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. L’articolo 14 impone una valutazione intermedia entro quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo 2021-2027, con trasmissione dei risultati alle istituzioni e agli organi UE indicati.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 15 impone ai paesi terzi partecipanti, in forza di accordi internazionali o altri strumenti giuridici, di concedere i diritti e l’accesso necessari all’ordinatore responsabile, all’OLAF e alla Corte dei conti; per l’OLAF ciò include il diritto di effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto secondo il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Delega e comitato
L’articolo 16 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2027, rinnovabili tacitamente per periodi uguali, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio; il potere può essere revocato in ogni momento. L’articolo 17 istituisce il comitato del programma Dogana e rinvia alla procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Informazione e pubblicità
L’articolo 18 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE e prevede azioni di informazione e comunicazione da parte della Commissione. Le risorse possono contribuire anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione collegate agli obiettivi del programma.
Abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 19 abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 con effetto dal 1 gennaio 2021. L’articolo 20 salva le azioni avviate sotto il regime precedente fino alla loro chiusura e consente di coprire le spese di transizione e, se necessario, anche dopo il 2027 le spese per azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1 gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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