Regolamento (UE) 2021/441
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione dell’11 marzo 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che la soppressione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC avrebbe comportato il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha ritenuto non opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno cinese, applicando l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale con riferimento a fonti esenti da distorsioni, individuate eccezionalmente nell’India. Ne è derivato un margine di dumping del 41,7 % e la decisione di mantenere un dazio antidumping definitivo del 33,7 %.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido sulfanilico e dei suoi sali attualmente classificati nel codice NC ex 2921 42 00 e nei codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061, quando originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda gli operatori che importano tali prodotti nel territorio doganale dell’Unione e si innesta sul regime antidumping già esistente; non disciplina le importazioni di prodotti diversi, né le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441: dazio antidumping definitivo sull’acido sulfanilico originario della RPC
Il regolamento adotta l’esito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver rilevato assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e delle autorità della RPC, ha utilizzato i dati disponibili e ha concluso che, in caso di scadenza, dumping e pregiudizio sarebbero probabilmente persistiti o reiterati.
Contesto procedurale e misure pregresse
Le misure antidumping sul prodotto erano già state oggetto di numerosi interventi: nel 2002 il Consiglio aveva istituito dazi antidumping sull’acido sulfanilico originario della RPC e dell’India; nel tempo erano intervenute nuove inchieste, impegni sui prezzi, abrogazioni e riesami, fino al regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC e abrogato quello sulle importazioni dall’India.
A seguito dell’avviso di imminente scadenza, il 19 settembre 2019 Bondalti Chemicals SA, unico produttore dell’Unione e quindi rappresentante del 100 % della produzione unionale, ha chiesto l’apertura del riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha aperto il procedimento con avviso del 18 dicembre 2019. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il periodo 1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019, mentre l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo 1° gennaio 2016 - 30 settembre 2019.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è l’acido sulfanilico e i suoi sali, classificati nel codice NC ex 2921 42 00 e nei codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061. Il regolamento precisa che si tratta sia di acido sulfanilico, depurato o tecnico, in soluzione o in polvere, sia dei sali di sodio, potassio e calcio ottenuti per trattamento con idrossidi o ossidi appropriati.
La Commissione conferma inoltre che il prodotto fabbricato e venduto nella RPC, quello importato nell’Unione e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Nessun produttore esportatore cinese, nessun importatore indipendente e nessuna autorità della RPC hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base per basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, inclusi la domanda di riesame, Eurostat, la banca dati dell’articolo 14, paragrafo 6, il Global Trade Atlas e fonti pubblicamente accessibili.
La pandemia di COVID-19 ha inoltre imposto il ricorso al controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal produttore dell’Unione.
Valore normale e distorsioni significative nella RPC
Il cuore della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che i prezzi e i costi del mercato interno cinese non fossero utilizzabili, poiché influenzati da distorsioni significative derivanti da un intervento pubblico sostanziale nell’economia della RPC.
La motivazione è ampia e si fonda su:
- il modello di economia di mercato socialista e il ruolo guida del PCC;
- la pianificazione industriale che indirizza risorse e priorità;
- la forte presenza di imprese statali o controllate dallo Stato;
- la capacità dello Stato di interferire nei prezzi e nei costi attraverso partecipazioni, cellule di partito, appalti, investimenti e credito;
- distorsioni di diritto fallimentare, societario, patrimoniale, salariale e finanziario.
La Commissione richiama anche la propria relazione del 2017 sulle distorsioni significative nell’economia della RPC, ritenendo che tali distorsioni abbiano carattere sistemico e si riflettano nel settore chimico e nella filiera dell’acido sulfanilico.
Fonte appropriata per il calcolo del valore normale
Per costruire il valore normale, la Commissione ha applicato i criteri dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a): livello di sviluppo economico analogo, produzione del prodotto e disponibilità di dati pubblici. Pur rilevando che il prodotto è prodotto in India e negli Stati Uniti, la Commissione ha considerato eccezionalmente appropriata l’India, nonostante il diverso livello di sviluppo, perché nella fattispecie si trattava di un riesame in previsione della scadenza volto a valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e non a fissare un margine esatto in senso strettamente comparativo.
Per i dati finanziari di SGAV e profitti la Commissione ha utilizzato i conti certificati di Aarti Industries Limited relativi al periodo 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019.
Fattori produttivi e costruzione del valore normale
La Commissione ha ricostruito il valore normale sulla base dei fattori produttivi necessari per l’acido sulfanilico: acido solforico/oleum, anilina e suoi sali, carbone attivo, acqua demineralizzata, acqua fredda, lavoro, energia elettrica, gas naturale e vapore.
Per i principali input ha usato prezzi di importazione in India da fonti pubbliche, depurati dalle distorsioni e corretti per dazi e trasporto interno. Per l’anilina, in mancanza di un benchmark internazionale affidabile, è stato usato il valore più prudente indicato dal richiedente, pari a 1,32 EUR/kg. Per SGAV e profitti sono state applicate, rispettivamente, percentuali pari al 23,6 % e al 20,4 % dei costi totali di produzione di Aarti.
Prezzo all’esportazione e margine di dumping
I prezzi all’esportazione sono stati determinati con i dati delle importazioni cinesi disponibili nella banca dati ex articolo 14, paragrafo 6 e in Eurostat, con aggiustamenti per riportarli a livello franco fabbrica. Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione ha prodotto un margine di dumping del 41,7 %.
La Commissione ha inoltre rilevato che le esportazioni cinesi erano cospicue e che, in assenza di misure, sarebbero probabilmente cresciute ulteriormente verso il mercato dell’Unione.
Persistenza del dumping e rischio futuro
La Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping. Tale conclusione si fonda su tre elementi principali:
- una significativa capacità produttiva inutilizzata nella RPC, stimata tra 35 000 e 65 000 tonnellate, ben oltre il consumo unionale;
- prezzi di esportazione verso altri mercati inferiori rispetto a quelli praticabili nell’Unione;
- elevata attrattiva del mercato dell’Unione, dove i prezzi consentono margini superiori e dove la domanda è concentrata in pochi mercati mondiali.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è costituita da un solo produttore, che rappresenta il 100 % della produzione unionale. La Commissione ha rilevato che il consumo dell’Unione è aumentato moderatamente nel periodo in esame, ma che il produttore unionale ha visto ridursi produzione, vendite, quota di mercato e utilizzo degli impianti.
In particolare:
- la produzione è scesa rispetto al 2016 e nel periodo di riesame era ancora inferiore dell’11 %;
- il volume delle vendite è sceso anch’esso dell’11 % rispetto al 2016;
- la quota di mercato è diminuita di 8 punti percentuali;
- la redditività è diventata negativa nella seconda parte del periodo;
- il flusso di cassa si è deteriorato fortemente;
- gli investimenti sono diminuiti in modo costante.
La Commissione collega questo peggioramento all’aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo, che hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi dell’industria dell’Unione. Il margine medio di undercutting è stato calcolato al 13,3 %.
Rischio di persistenza del pregiudizio e interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che, se le misure scadessero, il pregiudizio dell’industria dell’Unione si aggraverebbe: l’elevata capacità inutilizzata cinese, l’attrattiva del mercato unionale e la possibilità di offrire prezzi più bassi porterebbero a nuovi volumi di importazione a dumping e a ulteriore compressione dei prezzi nell’Unione.
Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che il mantenimento della misura è favorevole all’unico produttore unionale e non risulta contrario all’interesse di importatori e utilizzatori, anche perché nessuno di essi ha collaborato all’inchiesta e il prodotto incide solo in misura limitata sui costi di alcuni settori utilizzatori. Viene inoltre osservato che, dato il numero ristretto di paesi produttori a livello mondiale, il mantenimento della misura contribuisce a preservare una varietà limitata di fonti di approvvigionamento.
Dispositivo finale e applicazione
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 33,7 % sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento della misura
La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che alla scadenza delle misure vi era rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio; per questo istituisce/mantiene un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido sulfanilico e i suoi sali, comprendenti acido sulfanilico depurato o per uso tecnico, in soluzione o in polvere, e i sali di sodio, potassio e calcio (solfanilato di sodio, potassio e calcio), classificati nel codice NC ex 2921 42 00 e nei codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061.
Aliquota del dazio
Il dazio antidumping definitivo è fissato nella misura del 33,7 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Constatazione del dumping e margine calcolato
La Commissione ha accertato la persistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, con un margine di dumping del 41,7 % espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Metodo di determinazione del valore normale
In ragione delle distorsioni significative nel mercato cinese, la Commissione ha ritenuto inapplicabili i prezzi e i costi interni della RPC e ha costruito il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando costi e prezzi esenti da distorsioni tratti da una fonte appropriata.
Fonte appropriata e dati di riferimento
L’India è stata scelta eccezionalmente come fonte appropriata per la costruzione del valore normale, sulla base di livello di sviluppo economico, presenza di produzione del prodotto e disponibilità di dati pubblici. Come parametro per SGAV e profitti è stata utilizzata la società indiana Aarti Industries Limited; per alcuni fattori produttivi sono stati impiegati dati GTA, tariffe del Maharashtra, statistiche del lavoro indiano e dati sul gas naturale.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Non hanno collaborato né produttori esportatori cinesi né autorità della RPC; la Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato varie conclusioni sui dati disponibili, inclusi Eurostat, banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, GTA e fonti pubbliche.
Valutazione del pregiudizio
L’industria dell’Unione, rappresentata da un unico produttore, ha subito un pregiudizio notevole: calo di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività, flusso di cassa e investimenti, con pressione al ribasso dei prezzi dovuta alle importazioni cinesi a basso prezzo e in undercutting medio del 13,3 %.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione: tutela l’unico produttore unionale e non risulta gravemente pregiudizievole per importatori e utilizzatori, che non hanno collaborato e per i quali l’incidenza del prodotto sui costi sarebbe limitata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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