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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/442

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione dell’11 marzo 2021 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

Normativa europea32021R0442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un controllo preventivo sulle esportazioni di vaccini anti COVID-19 e di talune sostanze attive connesse, al fine di evitare carenze nell’Unione e assicurare l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto (APA) conclusi con i produttori. Le autorità nazionali rilasciano l’autorizzazione salvo che l’esportazione costituisca una minaccia, per volume o altre circostanze, per la continuità delle forniture destinate all’Unione, previa consultazione della Commissione. Il regime è eccezionale, di durata limitata, e prevede ampie esenzioni per specifici paesi, iniziative multilaterali e destinazioni umanitarie.

Subordina l’esportazione di taluni vaccini anti COVID-19 e di alcune sostanze attive connesse alla presentazione di un’autorizzazione preventiva di esportazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni dal territorio doganale dell’Unione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (attualmente codice NC 3002 20 10, qualunque sia l’imballaggio) e di sostanze attive, comprese banche di cellule madri e banche di cellule di riproduzione, utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini (codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90). Riguarda sia l’esportazione di merci unionali sia la riesportazione di merci non unionali dopo fabbricazione, riempimento o confezionamento nel territorio doganale dell’Unione. Il meccanismo è temporaneo: si applica dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021. Sono escluse numerose destinazioni e fattispecie, tra cui i paesi EFTA e del vicinato elencati all’articolo 1, par. 9, i paesi e territori d’oltremare, alcuni territori doganali speciali, le esportazioni verso COVAX, UNICEF e PAHO, le donazioni o rivendite di dosi acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA, le risposte umanitarie di emergenza e le esportazioni verso piattaforme continentali o zone economiche esclusive dichiarate da uno Stato membro.

Esportazione di taluni vaccini anti COVID-19 e sostanze attive soggetta ad autorizzazione

Il regolamento interviene nel contesto della criticità dell’approvvigionamento di vaccini contro la COVID-19 nell’Unione e della necessità di garantire l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto (APA) conclusi con i produttori. La Commissione istituisce un meccanismo temporaneo di autorizzazione preventiva per alcune esportazioni, ritenuto necessario per prevenire carenze e ritardi nelle forniture destinate all’Unione, senza incidere sugli impegni internazionali dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’obbligo riguarda i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS, attualmente classificati nel codice NC 3002 20 10, e alcune sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e di cellule di riproduzione, classificate nei codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90. Il regolamento si applica alle esportazioni dal territorio doganale dell’Unione e anche alle riesportazioni di merci non unionali dopo operazioni di fabbricazione, riempimento o confezionamento effettuate nell’Unione. La nozione di fabbricazione include espressamente riempimento e confezionamento.

Regola generale: autorizzazione preventiva

L’esportazione delle merci interessate è vietata in assenza di un’autorizzazione di esportazione valida. L’autorizzazione va presentata al momento della dichiarazione di esportazione o, al più tardi, allo svincolo delle merci. L’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione salvo che, in considerazione del volume o di altre circostanze pertinenti, l’esportazione costituisca una minaccia per l’esecuzione degli APA conclusi dall’Unione con i fabbricanti di vaccini.

Autorità competenti, contenuto della domanda e tempistiche

L’autorizzazione è rilasciata dallo Stato membro nel quale i prodotti sono fabbricati; se i prodotti sono fabbricati fuori dall’Unione, è competente lo Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. La domanda deve contenere le informazioni previste dall’allegato I e i codici addizionali TARIC dell’allegato II, oltre ai dati sulla distribuzione nell’Unione dal 1º dicembre 2020 e, per l’Irlanda del Nord, dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111. Le autorità devono trattare le richieste appena possibile e trasmettere un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dal momento in cui dispongono di tutte le informazioni necessarie; in circostanze eccezionali il termine è prorogabile di ulteriori due giorni lavorativi.

Ruolo della Commissione e coordinamento

Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione la richiesta e il progetto di decisione. Se la Commissione non concorda, emette un parere entro un giorno lavorativo dal ricevimento della notifica; lo Stato membro decide quindi senza indugio conformemente a tale parere. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione renda pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate e sulle domande respinte, nel rispetto della riservatezza.

Informazioni dei fabbricanti e controlli

I fabbricanti di vaccini che hanno concluso APA con l’Unione devono fornire, con la prima domanda presentata ai sensi del regolamento o del regolamento (UE) 2021/111, dati sulle esportazioni effettuate dal 30 ottobre 2020, comprensivi di volumi, destinazione finale, destinatari finali e descrizione precisa dei prodotti. La mancata trasmissione di tali informazioni può comportare il rifiuto dell’autorizzazione. Le autorità nazionali possono utilizzare documenti elettronici e verificare le informazioni anche presso il richiedente, pure dopo il rilascio dell’autorizzazione.

Esenzioni principali

Il regolamento esclude dall’obbligo di autorizzazione una lunga serie di destinazioni, tra cui i paesi del vicinato, gli Stati EFTA e i Balcani occidentali, oltre ad altri paesi elencati espressamente nell’articolo 1, par. 9. Sono inoltre esentate le esportazioni verso i paesi a basso e medio reddito inclusi nell’elenco COVAX AMC, le forniture acquistate o consegnate tramite COVAX, UNICEF e PAHO verso i paesi partecipanti al COVAX, le merci acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA e poi donate o rivendute a paesi terzi, le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza e quelle verso piattaforme continentali o zone economiche esclusive dichiarate da uno Stato membro.

Durata e regime delle autorizzazioni

Il regolamento entra in vigore il 13 marzo 2021 e si applica fino al 30 giugno 2021. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 restano valide anche dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Il modulo di autorizzazione, secondo l’allegato I, è valido in tutti gli Stati membri fino alla sua scadenza, che non può comunque essere successiva al 30 giugno 2021.

Disposizioni principali

Obbligo di autorizzazione di esportazione

Per esportare i prodotti elencati all’articolo 1, par. 1, è necessaria un’autorizzazione di esportazione redatta secondo il modulo dell’allegato I. L’autorizzazione va presentata al momento della dichiarazione di esportazione e comunque non oltre lo svincolo delle merci. Senza autorizzazione valida l’esportazione è vietata.

Prodotti interessati e nozione di esportazione

Sono compresi i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e di cellule di riproduzione, utilizzate per fabbricare tali vaccini. Ai fini del regolamento, rientrano sia l’esportazione di merci unionali ex articolo 269 del codice doganale dell’Unione, sia la riesportazione di merci non unionali ex articolo 270 dopo operazioni di fabbricazione, riempimento o confezionamento nell’Unione.

Autorità competenti e rilascio

L’autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti sono fabbricati; se i prodotti sono fabbricati fuori dall’Unione, è competente lo Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. La fabbricazione comprende anche riempimento e confezionamento. L’autorità rilascia l’autorizzazione salvo che l’esportazione, per volume o altre circostanze pertinenti, minacci l’esecuzione degli APA con i fabbricanti.

Contenuto della dichiarazione e autorizzazioni multiple

Nella dichiarazione di esportazione o riesportazione deve essere indicato il numero di dosi, e per i contenitori multidose il numero di dosi per adulti. Un’unica autorizzazione può coprire una spedizione con più partite, purché siano destinate allo stesso paese di destinazione e svincolate dallo stesso ufficio doganale di esportazione.

Esenzioni dall’autorizzazione

Non sono soggette ad autorizzazione le esportazioni verso Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Macedonia del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Città del Vaticano, paesi e territori d’oltremare dell’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, Algeria, Armenia, Ադրբեջigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Palestina, Siria, Tunisia e Ucraina. Sono escluse anche le esportazioni verso paesi a basso e medio reddito nell’elenco COVAX AMC, quelle tramite COVAX/UNICEF/PAHO verso altri paesi partecipanti al COVAX, quelle di merci acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA e donate o rivendute a paesi terzi, le esportazioni per risposta umanitaria di emergenza e quelle verso piattaforme continentali o zone economiche esclusive dichiarate da uno Stato membro.

Procedura e tempistiche

Le domande devono contenere le informazioni dell’allegato I, i codici addizionali TARIC dell’allegato II e dati sulla distribuzione nell’Unione dal 1º dicembre 2020, nonché in Irlanda del Nord dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111. Le autorità decidono appena possibile e formulano un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni; in circostanze eccezionali il termine può essere prorogato di due giorni lavorativi. La Commissione è immediatamente informata della domanda e del progetto di decisione e, se dissente, emette un parere entro un giorno lavorativo; lo Stato membro decide conformemente a tale parere.

Obblighi informativi dei fabbricanti e controlli

I fabbricanti che hanno concluso APA con l’Unione devono fornire, con la prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento o del regolamento (UE) 2021/111, dati sulle esportazioni dal 30 ottobre 2020, inclusi volumi, destinazione finale, destinatari finali e descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell’autorizzazione. Le autorità possono usare documenti elettronici e verificare le informazioni anche presso il richiedente, pure dopo il rilascio dell’autorizzazione.

Notifiche e trasparenza

Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le domande respinte, indicando autorità competente, richiedente, paese di destinazione, esito, codice delle merci, quantità in dosi, unità e descrizione delle merci e, per i vaccini, la distribuzione nell’Unione dal 1º dicembre 2020 ripartita per Stato membro. La Commissione rende pubbliche le informazioni, tenendo conto della riservatezza.

Durata, validità e regime documentale

Il regolamento entra in vigore il 13 marzo 2021 e si applica fino al 30 giugno 2021. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 restano valide dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Il modulo di autorizzazione è valido in tutti gli Stati membri fino alla scadenza e la data di scadenza non può essere successiva al 30 giugno 2021.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleindustria farmaceuticasalute pubblicacooperazione internazionale

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