Regolamento (UE) 2021/849
Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato VI del CLP introducendo, modificando o sopprimendo numerose classificazioni armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei pareri del RAC dell’ECHA e di ulteriori valutazioni scientifiche. Vengono inoltre inseriti o aggiornati, per varie sostanze, valori di stima della tossicità acuta (STA), fattori M e indicazioni di pericolo rilevanti per miscele e classificazione ambientale. È previsto un periodo transitorio fino al 17 dicembre 2022, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata volontaria dal giorno di entrata in vigore.
Modifica dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di numerose sostanze chimiche, incluse nuove voci, revisioni e soppressioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze e alle miscele soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), con impatto diretto su fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori che devono classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele in conformità alle classificazioni armonizzate dell’allegato VI, parte 3. Riguarda il territorio dell’Unione europea ed è testo rilevante ai fini del SEE. Non modifica in sé la disciplina generale CLP, ma aggiorna l’elenco armonizzato di sostanze pericolose; l’applicazione decorre dal 17 dicembre 2022, con facoltà di applicazione volontaria dalla data di entrata in vigore.
Modifica dell’allegato VI del regolamento CLP per l’adeguamento tecnico-scientifico
Il regolamento delegato (UE) 2021/849 aggiorna la classificazione e l’etichettatura armonizzate di numerose sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). L’intervento si fonda sui pareri del RAC dell’ECHA e mira a recepire il progresso tecnico e scientifico, con particolare attenzione alla classificazione armonizzata delle sostanze pericolose e all’armonizzazione dei parametri utili per le miscele.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del CLP contiene l’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose. La Commissione ha esaminato una serie di pareri del RAC del 2019 relativi a molte sostanze, oltre a ulteriori valutazioni scientifiche su specifiche sostanze del rame e su altri composti. In alcuni casi la Commissione ha ricevuto osservazioni contrastanti, ma non sufficienti a mettere in discussione la valutazione scientifica del RAC.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto incide su tutti gli operatori che immettono sul mercato sostanze e miscele soggette al CLP, in particolare fabbricanti, importatori e fornitori, nonché sugli utilizzatori a valle che devono fare affidamento sulle classificazioni armonizzate. L’effetto pratico principale riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele nell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non viene modificata la struttura generale del CLP, ma esclusivamente l’elenco armonizzato dell’allegato VI.
Nuove voci inserite nell’allegato VI
L’allegato inserisce numerose nuove classificazioni armonizzate. Tra le sostanze espressamente menzionate figurano, tra le altre:
- 1,4-dimetilnaftalene;
- 1-isopropil-4-metilbenzene (p-cimene);
- p-menta-1,3-diene/alfa-terpinene;
- tetrafluoroetilene;
- 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo;
- pyriofenone;
- 2,2-dibromo-2-cianoacetammide;
- acido S-abscissico;
- salicilato di metile;
- acido citrico;
- ethametsulfuron-metile;
- trinexapac-etile;
- 24-epibrassinolide;
- salicilato di benzile;
- tolpiralato;
- protioconazolo;
- azametiphos;
- 3-metilpirazolo;
- clomazone;
- emamectina benzoato;
- pidiflumetofen;
- sedaxane.
Per ciascuna voce l’allegato indica numero della sostanza, numero CE/CAS quando disponibile, classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo, pittogrammi, parola di avvertenza e, quando previsti, fattori M, note e valori STA.
Aggiornamento di voci già esistenti: classificazione, etichettatura, STA e fattori M
Una parte rilevante del regolamento sostituisce voci già presenti nell’allegato VI, aggiornandone la classificazione armonizzata. L’elenco è ampio e comprende, tra le altre, sostanze del rame, tiofanato-metile, mancozeb, tolclofos-metile, disolfuro di trinichel, ossido di dirame, tiocianato di rame, ossido di rame (II), triidrossocloruro di dirame, esaidrossosolfato di tetrarame e forme idratate, fiocchi di rame rivestiti, carbonato di rame-idrossido di rame, diidrossido di rame, poltiglia bordolese, solfato di rame pentaidrato, dipentene/limonene, (R)-p-menta-1,8-diene, 1,4-diossano, 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano, 2-fenossietanolo, 4-metilpentan-2-one, cipermetrina, triflossistrobina, mecoprop-P, esfenvalerate, 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina, imidacloprid, carbendazina, dimetomorf, 1,2,4-triazolo, flumiossazina, imazamox, tiametoxam, triticonazolo, diflufenican, fenmedifam e desmedifam.
Per molte di esse vengono aggiornati:
- la classe di pericolo, inclusi profili cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, sensibilizzanti, tossicità acuta e tossicità specifica per organi bersaglio;
- i codici di indicazione di pericolo (ad esempio H350, H360FD, H371, H373, H400, H410);
- i pittogrammi e la parola di avvertenza;
- i limiti di concentrazione specifici;
- i fattori M per i pericoli ambientali;
- le stime di tossicità acuta (STA) per via orale, inalatoria o cutanea.
Focus sui valori STA e sulla classificazione delle miscele
Il regolamento evidenzia espressamente che le stime di tossicità acuta sono utilizzate soprattutto per la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per tossicità acuta. L’inserimento dei valori STA armonizzati nella tabella 3 dell’allegato VI facilita l’uniformità di classificazione delle miscele e supporta le autorità di vigilanza. Tra gli esempi riportati vi sono valori STA per ossido di dirame, triidrossocloruro di dirame, esaidrossosolfato di tetrarame, fiocchi di rame rivestiti di acido alifatico, carbonato di rame-idrossido di rame, diidrossido di rame, poltiglia bordolese e prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio, oltre che per molte altre sostanze elencate nell’allegato.
Effetti su etichettatura, imballaggio e conformità normativa
I considerando ricordano che non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove o aggiornate classificazioni armonizzate, poiché deve essere concesso un periodo di tempo per adeguare etichette e imballaggi e per smaltire le scorte esistenti in conformità agli obblighi già vigenti. È inoltre necessario un tempo sufficiente per garantire il rispetto di altri obblighi giuridici che possono derivare, ad esempio, dal regolamento REACH o dal regolamento sui biocidi. Resta comunque possibile applicare anticipatamente, su base volontaria, le classificazioni nuove o aggiornate già dalla data di entrata in vigore.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applichi dal 17 dicembre 2022. Fino a tale data gli operatori possono continuare ad adeguarsi in via transitoria, ma possono anche optare per l’applicazione anticipata dal giorno di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VI, parte 3, del CLP
L’articolo 1 dispone la modifica della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, in conformità all’allegato del regolamento delegato. L’adeguamento recepisce il progresso tecnico e scientifico ed è fondato sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA.
Nuove classificazioni armonizzate
L’allegato inserisce numerose nuove voci armonizzate, tra cui, fra le altre, 1,4-dimetilnaftalene, p-cimene, p-menta-1,3-diene/alfa-terpinene, tetrafluoroetilene, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo, pyriofenone, 2,2-dibromo-2-cianoacetammide, acido S-abscissico, salicilato di metile, acido citrico, ethametsulfuron-metile, trinexapac-etile, 24-epibrassinolide, salicilato di benzile, tolpiralato, protioconazolo, azametiphos, 3-metilpirazolo, clomazone, emamectina benzoato, pidiflumetofen, sedaxane e altre sostanze elencate in allegato.
Aggiornamento di classificazioni e valori STA
Per varie sostanze già presenti nell’allegato VI vengono sostituite o aggiornate le voci di classificazione, etichettatura e limiti specifici, inclusi fattori M e valori di STA. Tra gli esempi espressamente riportati: sostanze del rame (ossidi, idrossidi, carbonati, solfati e miscele correlate), tiofanato-metile, mancozeb, tolclofos-metile, disolfuro di trinichel, dipentene/limonene, (R)-p-menta-1,8-diene, 1,4-diossano, 2-fenossietanolo, 4-metilpentan-2-one, cipermetrina, triflossistrobina, mecoprop-P, esfenvalerate, imidacloprid, carbendazina, dimetomorf, 1,2,4-triazolo, flumiossazina, imazamox, tiametoxam, triticonazolo, diflufenican, fenmedifam e desmedifam.
Soppressione di una voce
L’allegato prevede la soppressione della voce corrispondente al numero della sostanza 015-192-00-1.
Motivazione scientifica e valutazione del RAC
I considerando precisano che la Commissione ha ricevuto e valutato pareri del RAC dell’ECHA adottati il 15 marzo 2019, il 13 giugno 2019, il 20 settembre 2019 e il 5 dicembre 2019. Le ulteriori osservazioni ricevute su mancozeb, 4-metilpentan-2-one e dimetomorf non sono state ritenute sufficienti a mettere in dubbio l’analisi scientifica del RAC.
STA, fattori M e impatto sulle miscele
Il regolamento sottolinea che le stime di tossicità acuta (STA) servono principalmente per la classificazione della tossicità acuta delle miscele. L’inserimento dei valori armonizzati nelle voci dell’allegato VI facilita l’armonizzazione della classificazione delle miscele e l’attività delle autorità di controllo. Per numerose sostanze sono indicati specifici valori STA e fattori M, anche per il pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico.
Entrata in vigore, applicazione e applicazione anticipata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 17 dicembre 2022. In deroga, le sostanze e le miscele possono essere classificate, ეტichettate e imballate in base al regolamento già dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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