Cassazione Penale, Ordinanza n. 09910/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il merito della responsabilità penale, ma solo l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 13 marzo 2025. Dal testo emerge solo che i motivi di impugnazione riproducevano profili di gravame già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero non consentite in sede di legittimità, perché reiterative di doglianze già esaminate con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Il testo non consente di individuare il reato contestato né il contenuto specifico dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e già valutate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenziano vizi giuridici o manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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