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Sentenza

Sentenza n. 7375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 347/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Veneto che ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in appello è contestato anche il riscontro ministeriale parziale all’istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il 17 ottobre 2025 all’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, di accedere a tre provvedimenti di conversione e a tre dinieghi di conversione di patenti libanesi, per sostenere in un giudizio pendente dinanzi al TAR per la Sardegna una censura di disparità di trattamento relativa al diniego di conversione della propria patente. Nell’istanza aveva precisato che potevano essere oscurati i dati identificativi dei beneficiari e che sarebbe stata sufficiente anche una lista senza nomi, purché desse prova dell’esistenza dei provvedimenti. Dopo il silenzio-rigetto, il Ministero aveva trasmesso l’11 dicembre 2025 un elenco di date riferite a tre esiti positivi e tre negativi. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo soddisfatta la pretesa nei termini indicati dall’istante, e aveva respinto l’istanza di patrocinio a spese dello Stato. In appello il ricorrente ha dedotto: 1) erronea improcedibilità, perché il riscontro sarebbe stato solo parziale e permaneva l’interesse alla documentazione; 2) erronea interpretazione della frase sulla sufficienza di una lista anonima, che sarebbe stata un suggerimento per tutelare la privacy e non una limitazione della domanda; 3) erronea qualificazione della richiesta di visionare i fascicoli completi come domanda nuova, poiché avrebbe soltanto esplicitato la pretesa originaria; 4) errato rigetto dell’istanza di patrocinio, sostenendo che la certificazione consolare del 2022, le successive richieste di aggiornamento e la possibilità di integrare la documentazione avrebbero dovuto essere valutate con maggiore elasticità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rigettato i primi tre motivi: il contenuto testuale dell’istanza indicava in modo inequivocabile che, per soddisfare la pretesa conoscitiva, erano sufficienti la prova dell’esistenza dei provvedimenti e l’indicazione dei relativi estremi ed esiti, anche mediante una lista anonima. La nota ministeriale aveva quindi sostituito il silenzio-diniego con un riscontro espresso; poiché il richiedente lo riteneva parzialmente satisfattivo, avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente, mentre l’interesse non poteva restare riferito al silenzio ormai sostituito. La richiesta successiva di fascicoli completi non mutava la portata dell’istanza originaria così come formulata. Ha inoltre rigettato il quarto motivo: per il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che produce redditi all’estero, l’istanza di patrocinio deve essere corredata, al momento del deposito, dalla certificazione consolare prevista dall’art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002 oppure dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2; non bastano la prova di aver richiesto la certificazione né produzioni successive, che possono al più fondare una nuova istanza. Il Collegio ha revocato l’ammissione al patrocinio già concessa, ravvisando la radicale infondatezza delle argomentazioni dell’appellante. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    il ricorrente aveva presentato all'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, in data 17 ottobre 2025, un'istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di accesso documentale; la decisione risolve la controversia interpretando l’oggetto concreto dell’istanza sulla base del suo tenore letterale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Così stando le cose, non si può che concludere, come ha fatto il primo Giudice, nel senso che l’interesse del ricorrente si è trasferito dall’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto espresso che lo ha interamente sostituito (qualora ritenuto, come nel caso di specie, di diniego parziale dell’istanza ostensiva).

    Il riscontro espresso sopravvenuto sostituisce il silenzio-diniego; se il richiedente lo considera solo parzialmente satisfattivo, l’interesse alla tutela va rivolto contro tale atto e il ricorso originario contro il silenzio diviene improcedibile.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Come noto, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza proposta dal cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che produca redditi all’estero è inammissibile se, al momento del deposito, non è corredata né dalla certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, né dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 94, comma 2, del medesimo decreto, non potendo supplire a tale mancanza né la mera prova dell’avvenuta richiesta della certificazione al consolato, né successive produzioni documentali, che possono al più costituire il contenuto di una nuova istanza.

    Per i redditi prodotti all’estero da un cittadino extra-UE, la certificazione consolare deve accompagnare l’istanza di ammissione al patrocinio, salvo la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2; la mera richiesta della certificazione e la produzione successiva non sanano l’originaria carenza.

  • art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Come noto, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza proposta dal cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che produca redditi all’estero è inammissibile se, al momento del deposito, non è corredata né dalla certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, né dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 94, comma 2, del medesimo decreto, non potendo supplire a tale mancanza né la mera prova dell’avvenuta richiesta della certificazione al consolato, né successive produzioni documentali, che possono al più costituire il contenuto di una nuova istanza.

    La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2, costituisce un’alternativa documentale alla certificazione consolare e deve anch’essa essere prodotta al momento del deposito dell’istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione adotta un riscontro espresso che sostituisce il silenzio, l’eventuale contestazione della sua parziale satisfattività deve essere proposta impugnando tempestivamente il nuovo atto; non permane l’interesse alla decisione sul silenzio ormai sostituito.
  • L’estensione della pretesa ostensiva va determinata in base al tenore complessivo e inequivocabile dell’istanza originaria. Se il richiedente afferma che è sufficiente una comunicazione anonima che provi l’esistenza e l’esito dei documenti, il riscontro conforme a tale richiesta soddisfa la pretesa nei limiti in cui è stata formulata.
  • Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta da un cittadino extra-UE che produca redditi all’estero, la certificazione consolare prevista dall’art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002, oppure la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2, deve essere allegata al momento del deposito; la prova di aver richiesto la certificazione e le successive produzioni documentali non suppliscono alla mancanza, potendo al più sostenere una nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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