Cassazione Penale, Sentenza n. 5183/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di €182.095, disposto nel procedimento per i reati di ricettazione e riciclaggio. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio di preclusione/ne bis in idem per altre ordinanze del riesame (21/03/2023 e 27/03/2023) che avevano disposto il dissequestro parziale (€3.490) e la restituzione di un orologio; (ii) violazione e errata applicazione degli artt. 648 c.p. e 125 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto sussistente il fumus commissi delicti senza individuare concretamente il reato presupposto né le specifiche condotte che avrebbero generato le provviste contestate, in violazione dei principi giurisprudenziali (Sezioni Unite, sent. n. 18954/2016) che richiedono l'accertamento in concreto della tipologia del reato presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: (a) inammissibile la censura relativa al ne bis in idem e alla presunta preclusione perché il motivo non era stato dedotto nella fase di riesame e le precedenti ordinanze non pregiudicavano la valutazione adottata nel presente giudizio; (b) infondato il motivo sulle modalità di accertamento del fumus: il Tribunale aveva correttamente valorizzato elementi quali l'ingente somma in contanti, il trasferimento verso l'estero, il mancato deposito bancario, la contenuta capacità reddituale dell'indagato e il contenuto delle intercettazioni (commercio di orologi di lusso fuori canali ufficiali e pagamenti in contanti) per ritenere plausibile l'origine illecita della somma. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato nella sostanza e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La norma è stata richiamata come riferimento alla fattispecie presunta (proventi di reato). La Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti potevano far presumere una derivazione illecita compatibile con ricettazione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alle misure cautelari e al relativo sindacato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il fumus commissi delicti ai fini del mantenimento del sequestro.
Sentenza Sezioni Unite n. 18954 del 6 maggio 2016
La Corte ricorda il principio che richiede l'accertamento in concreto della tipologia del reato presupposto per le fattispecie di riciclaggio/ricettazione, ma conclude che nel caso di specie il Tribunale ha comunque fornito adeguata motivazione valorizzando elementi fattuali (intercettazioni, modalità di pagamento, trasferimenti all'estero) idonei a configurare il fumus anche in una fase cautelare.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità può derivare dal mancato dedursi di determinati motivi nelle fasi procedurali precedenti: le censure non sollevate nel giudizio di riesame possono essere escluse dal sindacato successivo per rispetto del principio devolutivo.
- Orti indici probatori (ingente somma in contanti, trasferimenti all'estero, mancato ricorso a canali bancari, reddito incompatibile con la somma detenuta, conversazioni intercettate su commercio fuori canali ufficiali) possono costituire, in fase cautelare, elementi sufficienti per configurare il fumus commissi delicti e legittimare il sequestro preventivo.
- Le pronunce di riesame che dispongono restituzioni parziali o sul singolo bene non necessariamente precludono una valutazione autonoma su somme diverse o su aspetti non compiutamente trattati in precedenza, salvo che non emergano elementi nuovi o la questione sia stata definitivamente decisa relativamente allo stesso oggetto.
- Per impugnazioni sulla sussistenza del fumus è strategico indicare elementi nuovi o errori specifici della valutazione probatoria: critiche generiche alla mancanza di individuazione del reato presupposto sono meno efficaci se il giudice ha motivato la compatibilità degli elementi con ipotesi delittuose concrete.
- In fase cautelare il sindacato giurisdizionale si concentra sulla compatibilità degli elementi indiziari con l'ipotesi delittuosa; non è richiesta la prova piena, ma una motivazione chiara e collegata agli elementi di fatto disponibili.
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