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Sentenza

Sentenza n. 29/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 4097/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024

Giustizia amministrativa202502115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo aver notificato al Ministero la sentenza del Tribunale di Milano munita di formula esecutiva, successivamente passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. L'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della pretesa. Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato dichiarato inottemperante; gli è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e di riferire al TAR sull'esecuzione del mandato. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di impartire ordini esecutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è configurabile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute.
  • In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum della pretesa risultante dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento degli atti necessari al pagamento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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