Cassazione Penale, Sentenza n. 28557/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 21/01/2025 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il mantenimento del sequestro preventivo (quote societarie, contanti, conti correnti, immobili) disposto nell'ambito di reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000. Sostiene che, in ragione della definizione del contenzioso tributario e del progressivo pagamento del debito (pagati parte consistente degli importi), il sequestro dovesse essere restituito o ridotto (mantenendo eventualmente solo le quote della società Aldebaran). Denuncia errata applicazione dell'art. 12-bis, comma 2 (la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare), lamenta che il Tribunale ha impropriamente posto su di lui l'onere di dimostrare il residuo debito fiscale e non ha tenuto conto della documentazione prodotta; contesta inoltre l'interpretazione dell'art. 104 disp. att. cod.proc.pen. circa la preferenza di sequestrare determinate categorie di beni e denuncia carenza e apparente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non abbiano effettivamente censurato la ratio decidendi e siano generici. Sul punto di merito ha richiamato il principio secondo cui l'art. 12-bis, comma 2 d.lgs. n. 74/2000 va interpretato nel senso che l'impegno a pagamento produce effetti solo se si verifica il mancato pagamento futuro; le rate vanno considerate ai fini della quantificazione della confisca, ma in sede cautelare occorre avere un elemento certo sul residuo profitto da confiscare. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che dal dispositivo della sentenza di merito, non essendo ancora depositata la motivazione, non risultavano indicati gli importi necessari per determinare l'eventuale riduzione del sequestro. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"
La confisca può essere disposta anche in presenza di impegno di pagamento, ma produce effetti concreti solo se il pagamento non avviene; le rate effettivamente versate devono essere computate nella quantificazione della misura cautelare e della confisca.
art. 322-bis cod.proc.pen. e art. 325 c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in sede di appello contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; la cognizione in sede cautelare è vincolata ai limiti dei motivi proposti (effetto devolutivo).
art. 125 comma 3 cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio e documentazione in sede di richiesta di restituzione del sequestro; la Corte ha comunque ritenuto che la prova del residuo ammontare del profitto/debito fiscale fosse necessaria e non desumibile dal solo dispositivo della sentenza di merito non motivata.
art. 104 disp. att. cod.proc.pen.
La norma elenca beni sui quali è possibile procedere al sequestro preventivo, ma non costituisce una graduatoria vincolante che impedisca il dissequestro di alcune categorie a favore di altre; tuttavia la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo sulla presunta 'preferenza' formulato dal ricorrente.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma richiamata per l'autorità di condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata ai fini della determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende, ritenendosi assente dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In reati tributari l'impegno a pagare e le rate già versate devono essere computati nella quantificazione della confisca; tuttavia la confisca produce effetti solo se il pagamento non si verifica.
- In sede cautelare (sequestro finalizzato alla confisca) il giudice richiede elementi certi e determinati sul "profitto" residuo da confiscare: se la sentenza di merito non indica gli importi, non è possibile operare una riduzione del sequestro senza ulteriore accertamento.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari rese in sede di appello è ammesso soltanto per violazione di legge e non per valutazioni di merito; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi per evitare l'inammissibilità per genericità.
- La verifica della permanenza delle esigenze cautelari reali è possibile anche dopo la sentenza di condanna, ma fino al passaggio in giudicato il titolo giuridico del vincolo resta il sequestro preventivo.
- Se si chiede la riduzione o il dissequestro in ragione di pagamenti effettuati, occorre produrre documentazione chiara e determinata che dimostri l'ammontare residuo del debito e la corrispondenza con il profitto contestato; la sola produzione del dispositivo del giudice di merito, privo di motivazione, potrebbe non essere sufficiente.
- L'onere di provare lo stato patrimoniale o il pericolo di dispersione della garanzia è rilevante: la norma richiede che il "concreto pericolo di dispersione" sia deducibile dalle condizioni reddituali/patrimoniali e tale elemento può essere richiesto dal giudice cautelare.
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