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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18164/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Charage Hamza era stato condannato dal Tribunale di Prato per il reato di cui all'art. 4, L. n. 110/1975 (porto illegale di un coltello a serramanico, fatto del 30/07/2017). La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la condanna ritenendo insussistente un giustificato motivo per il porto, escludendo l'ipotesi lieve (comma terzo dell'art. 4) e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., e respingendo la richiesta di conversione della pena in sanzione sostitutiva. In cassazione l'imputato contestava: a) l'inadeguatezza della motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; b) l'assenza di motivazione sulla mancata riduzione della pena nella massima ampiezza per le attenuanti generiche; c) l'illogicità della motivazione che escludeva la conversione della pena in sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso idoneo ad instaurare il giudizio di legittimità e non manifestamente infondato. Tuttavia ha accertato che il reato, commesso il 30/07/2017 e senza periodi di sospensione computabili, è estinto per prescrizione in data 30/07/2022 ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 110/1975

    Norma che punisce il porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere; nel caso concreto il porto del coltello è stato ritenuto illecito e inquadrato in tale disposizione

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o condotte equiparabili: la Corte d'Appello aveva escluso la sua applicazione; la Cassazione ha ritenuto che la questione poteva essere dedotta in sede di legittimità ma ha deciso il procedimento in ragione dell'estinzione per prescrizione

  • art. 157 c.p.

    Disciplina il termine di prescrizione per i reati contravvenzionali e il suo decorso: la Corte lo ha utilizzato per calcolare la data di estinzione del reato

  • art. 161 c.p.

    Disciplina gli effetti delle sospensioni sulla prescrizione: la Corte ha rilevato l'assenza di periodi di sospensione computabili e quindi il decorso integrale del termine prescrizionale

  • art. 606 c.p.p.

    commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti e i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso rispettava tali limiti e non era manifestamente infondato, consentendo l'esame delle doglianze

  • art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

    art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione: norma applicata per chiudere il giudizio in favore dell'imputato

Massime di principio

  • La prescrizione del reato può estinguere l'azione penale anche nel corso del giudizio di legittimità; quando ciò accade la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato (art. 620 c.p.p.).
  • Anche se l'imputato deduce vizi di motivazione (es. riguardo all'art. 131-bis o alle attenuanti), la Cassazione può decidere il ricorso preliminarmente verificando la sussistenza della prescrizione; l'accertamento della prescrizione è autonoma e può sopravvenire nonostante le questioni di merito.
  • Il termine prescrizionale va calcolato con riferimento alle norme del codice penale (in particolare artt. 157 e 161 c.p.), tenendo conto di eventuali sospensioni; l'assenza di sospensioni comporta il decorso pieno del termine.
  • I limiti del ricorso per cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p. non impediscono di far valere o far rilevare d'ufficio cause di non punibilità o questioni connesse alla estinzione del reato, purché il ricorso non sia manifestamente infondato.
  • Quando si invoca l'applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) è necessario fornire una motivazione adeguata e circostanziata; tuttavia, anche l'assenza o l'insufficienza di tale argomentazione può rimanere priva di effetto se il reato è già estinto per prescrizione.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe verificare accuratamente i termini prescrizionali e le eventuali sospensioni procedurali prima di concentrare il ricorso su profili di merito che potrebbero risultare inutili se interviene la prescrizione.

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