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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 752 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIA - CATASTALE - Cessione immobili - Cartella di pagamento - Atto presupposto - Mancata notifica - Cartella di pagamento - Nulla

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e dichiarato nulla la cartella di pagamento, rilevando l'omessa notifica degli atti presupposti. In generale, il contribuente può contestare il vizio impugnando soltanto l'atto consequenziale notificato, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità, oppure può impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto, contestando in tal caso direttamente l'esistenza della pretesa tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute per l'acquisto di due unità immobiliari. Ha dedotto la nullità della cartella perché gli atti presupposti della pretesa fiscale non erano stati previamente e ritualmente notificati. L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che impedisce al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla notifica degli atti presupposti

    L'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

    La mancata notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto successivo, come la cartella di pagamento, perché il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere e contestare tempestivamente la pretesa fiscale.

  • Principio giurisprudenziale sull'impugnazione dell'atto consequenziale

    Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente o impugnando solo l'atto consequenziale notificatogli o impugnando, cumulativamente, anche quello presupposto di cui si deduce l'omessa notifica.

    Se viene impugnato soltanto l'atto consequenziale, il giudice deve verificare l'esistenza del difetto di notifica e, se accertato, dichiarare la nullità dell'atto. Se invece vengono impugnati anche gli atti presupposti, il giudice deve esaminare anche la fondatezza e l'esistenza della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Prima di procedere alla riscossione, l'amministrazione deve notificare correttamente gli atti che fondano la pretesa tributaria; la cartella non può validamente sostituire la notifica dell'atto presupposto.
  • Il contribuente che riceve per la prima volta una cartella può contestare la mancata notifica degli atti precedenti direttamente impugnando la cartella, senza dover necessariamente attendere o impugnare separatamente l'atto presupposto.
  • L'impugnazione della sola cartella limita l'oggetto del giudizio alla verifica della notifica dell'atto presupposto e alla conseguente validità della cartella; la contestazione cumulativa consente invece di discutere anche la fondatezza della pretesa fiscale.
  • La mancata notifica dell'atto presupposto incide sul diritto di difesa del contribuente e può determinare la nullità dell'atto consequenziale, purché il vizio sia tempestivamente dedotto nel ricorso.

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