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Sentenza

Sentenza n. 8312/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6685/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202513855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente, con riferimento agli interessi o alla rivalutazione e alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, non impugnata dal Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nonché aveva posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Dopo la notificazione del titolo esecutivo e la scadenza del termine di legge, il Ministero non aveva provveduto integralmente. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha accreditato la somma capitale di euro 1.000; è quindi cessata parzialmente la materia del contendere quanto alla pretesa principale, mentre è rimasto l'interesse alla corresponsione degli accessori riconosciuti dal giudicato e alla regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente all'attribuzione del beneficio economico principale, poiché il Ministero ha accreditato i complessivi euro 1.000 nelle more del giudizio. Ha invece accolto il ricorso per la parte residua, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'Amministrazione era ancora tenuta a eseguire integralmente il giudicato. Ha ordinato al Ministero di corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria dovuti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a intervenire entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, poiché l'adempimento parziale è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, tra cui la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base normativa per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme riconosciute dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione durante il processo determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla parte del giudicato effettivamente eseguita, senza precludere la decisione sulle obbligazioni ancora inadempiute.
  • Quando il giudicato riconosce, oltre alla somma capitale, interessi o rivalutazione monetaria, l'accredito della sola sorte capitale non integra l'esecuzione integrale del titolo: l'Amministrazione deve corrispondere anche gli accessori espressamente riconosciuti.
  • Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • L'adempimento parziale intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza non esclude la soccombenza dell'Amministrazione né la condanna alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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