Regolamento (UE) 2020/2207
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua l’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione nell’Unione di determinati prodotti lattiero-caseari e di colostro. In vista della fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso, inserisce nel regime il Regno Unito e alcune dipendenze della Corona, sulla base delle garanzie sanitarie fornite. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2021, in coerenza con il termine del periodo transitorio.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per inserire il Regno Unito, Guernsey, l’Isola di Man e Jersey nell’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati all’introduzione nell’UE di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi con paesi terzi relativi all’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. Incide sull’elenco dei territori autorizzati di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, includendo il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. Per effetto del richiamo all’accordo di recesso, ai fini dell’allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.
Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati per l’introduzione di prodotti lattiero-caseari e di colostro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione aggiorna il regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L’intervento è motivato dalla necessità di adeguare l’elenco dei paesi terzi autorizzati alla luce della fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso del Regno Unito.
Contesto normativo e finalità
I considerando precisano che l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 contiene l’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, da cui è consentita l’introduzione nell’Unione delle partite di prodotti interessati. La Commissione rileva che il Regno Unito ha fornito le garanzie richieste per essere incluso nell’elenco, insieme alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. Si richiama, inoltre, la disciplina del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in base alla quale il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato.
Ambito materiale della modifica
La modifica incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e, quindi, sul novero dei territori autorizzati all’esportazione verso l’Unione di:
- latte crudo;
- prodotti a base di latte;
- colostro;
- prodotti a base di colostro; sempre per destinazione al consumo umano.
Contenuto della modifica all’allegato I
L’allegato del regolamento introduce le seguenti voci nell’elenco:
- Regno Unito (GB) e Guernsey (GG), inseriti dopo la voce relativa all’Etiopia;
- Isola di Man (IM), inserita dopo la voce relativa a Israele;
- Jersey (JE), inserita dopo la voce relativa all’Islanda.
La nota associata alla voce "Regno Unito" precisa espressamente che, ai fini del presente allegato, il riferimento non comprende l’Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2021. La decorrenza è coerente con la conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, che termina il 31 dicembre 2020.
Rilievo operativo
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono importatori e esportatori, il regolamento conferma la continuità dell’accesso al mercato UE per le partite provenienti dai territori indicati, entro i limiti e alle condizioni già previste dal regolamento (UE) n. 605/2010. L’effetto pratico principale è l’aggiornamento della base normativa che consente l’importazione da tali territori a partire dal 1° gennaio 2021.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.
Inserimento di Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey
L’allegato inserisce, nell’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, le voci relative a: Regno Unito (GB) e Guernsey (GG), Isola di Man (IM) e Jersey (JE), ciascuna con le corrispondenti autorizzazioni ai fini dell’introduzione nell’Unione delle partite interessate.
Esclusione dell’Irlanda del Nord dal riferimento al Regno Unito
La nota a piè di pagina precisa che, ai fini dell’allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in applicazione dell’accordo sul recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Data di entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Base giuridica e motivazione
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE, in particolare dell’articolo 8 e dell’articolo 9, paragrafo 4. I considerando richiamano le garanzie fornite dal Regno Unito ai sensi del regolamento (UE) n. 605/2010 e la necessità di aggiornare l’elenco dopo la fine del periodo di transizione del recesso.
Come è indicizzato
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