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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12763/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2006 impugnata dal contribuente. In primo grado il ricorso introduttivo era stato rigettato dalla commissione tributaria provinciale. In appello, la corte tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per asserito deposito tardivo del ricorso/appello oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. n. 197/2022 e di rinunciare al ricorso, con notifica della rinuncia alle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in pendenza del giudizio, effettuata nell'ambito dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre dato atto che, per effetto dell'estinzione conseguente alla rinuncia, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto affermato nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal giudice di appello come termine di decadenza per il deposito del ricorso/appello nel processo tributario; la tardività del deposito ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    È la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie cui il ricorrente dichiara di essersi avvalso, con pagamento delle prime rate e conseguente rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in presenza di estinzione del processo per rinuncia al ricorso nell'ambito della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso notificata alle controparti determina l'estinzione del processo quando intervenga validamente in pendenza del giudizio.
  • L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • La tardività del deposito del ricorso o dell'appello nel processo tributario può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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