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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11025/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione continuata e aggravata (richiamata l'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere estinto un preteso debito (omettendo di considerare una denuncia del 2001 in cui la persona offesa quantificava un debito), con conseguente travisamento della prova e impropria qualificazione come estorsione anziché come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 56 e 393 c.p.); 2) errata applicazione del criterio di distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che il Tribunale avrebbe dato rilievo eccessivo alle modalità aggressive della condotta trascurando l'elemento psicologico (richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, n. 29541/2020).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di specificità e per essere reiterazioni di doglianze già correttamente esaminate dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il Tribunale aveva indicato l'atto da cui desumeva l'avvenuto pagamento (la denuncia dell'8 agosto 2018 nella quale la persona offesa riferiva che Lama Salvatore pretendeva somme "ampiamente restituite nei primi anni duemila" e che ella aveva corrisposto circa 80 milioni di lire a fronte dei 50 prestati). Inoltre il Tribunale aveva osservato che le pretese erano riferite al fatturato attuale dell'imprenditore, elemento che escludeva che si trattasse del vecchio debito. Sulla base di ciò la Corte ha confermato la qualificazione come estorsione (e l'esclusione della configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la distinzione tra le due fattispecie dipende dall'elemento soggettivo (la convinzione di avere un diritto), e ha quindi respinto i ricorsi. Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono stati liquidati i costi processuali e condannati i ricorrenti al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità per colpa). La cancelleria è rimessa agli adempimenti di legge (art. 94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Richiamato come aggravante applicata alla ipotesi di tentata estorsione continuata, ossia si aggrava la posizione in presenza di collegamenti o modalità riconducibili alla criminalità organizzata.

  • art. 56 c.p.

    Riferito al tentativo: i ricorrenti avevano contestato la qualificazione del fatto come tentata estorsione rispetto ad altre figure.

  • artt. 392 e 393 c.p.

    Norme concernenti l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile perché mancava la convinzione di un diritto azionabile in giudizio da parte dei ricorrenti.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa sull'elemento psicologico (la convinzione soggettiva di esercitare un proprio diritto), e non sulle sole modalità aggressive della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria nei confronti dei ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi determinata per colpa.

  • art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione.

  • Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che giustifica l'irrogazione di sanzioni per ricorsi inammissibili per colpa.

Massime di principio

  • Per configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.) è decisivo l'elemento soggettivo: l'agente deve agire convinto di avere un diritto azionabile; la mera aggressività dei comportamenti non trasforma automaticamente una pretesa infondata in esercizio arbitrario.
  • Se il detenuto/indagato vuole ottenere la riclassificazione della fattispecie (da estorsione a esercizio arbitrario), deve fornire elementi specifici e provare l'esistenza di una pretesa giuridica concreta e giustificata; contestazioni generiche e non specificate sono destinate a fallire in sede di impugnazione.
  • Le decisioni del giudice possono fondarsi su fonti fattuali indicate chiaramente (es. denuncia del 2018 che dichiara il presunto pagamento): in sede di impugnazione è fondamentale contestare direttamente e con precisione la valutazione probatoria indicata dal giudice di merito.
  • Modalità particolarmente aggressive nella richiesta di denaro sono rilevanti ai fini della qualificazione come estorsione, ma non escludono a priori la possibilità di invocare l'esercizio arbitrario se è dimostrabile la convinzione soggettiva di un diritto; tuttavia, l'assenza di una base credibile al credito rende decisiva la qualificazione estorsiva.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: la mera reiterazione di doglianze già esaminate o vaghe contestazioni della motivazione può determinare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per difensori e ricorrenti, è strategico documentare e citare gli atti chiave (denunce, pagamenti, riferimenti temporali e contabili) già in sede di riesame o impugnazione per evitare che il giudice desuma l'estinzione del debito da altre dichiarazioni.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite costituiscono criterio interpretativo vincolante per la distinzione tra reati affini; è utile richiamare e argomentare in che modo i fatti concreti rientrano o si discostano da tali principi.

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