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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35275/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatori)

La controversia

La controversia riguardava un’azione proposta da due professionisti tecnici per ottenere il pagamento di compensi nei confronti di più clienti, tra loro distinti ma legati ai medesimi rapporti contrattuali dedotti in giudizio. Il tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando, per ciascun convenuto-consumatore, un diverso foro territorialmente competente in base al domicilio o alla residenza di ciascuno. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione dell’art. 33 c.p.c. e dell’art. 66-bis del Codice del consumo, sostenendo che, essendo applicabile il foro del consumatore, il giudice adito avrebbe dovuto comunque trattare unitariamente le domande senza imporre la frammentazione della causa in più giudizi davanti a tribunali diversi. Hanno richiamato anche i principi di ragionevolezza, buona fede, correttezza ed economicità processuale, evidenziando il rischio di duplicazione dei giudizi e di contrasti di decisioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il cumulo soggettivo di domande di cui all’art. 33 c.p.c. non può operare in deroga ai fori speciali e inderogabili, ma soltanto rispetto ai fori generali delle persone fisiche e giuridiche. Quando ricorrono i presupposti della disciplina consumeristica, il foro del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005 è foro esclusivo e prevalente; di conseguenza, anche se i consumatori convenuti hanno residenza o domicilio in luoghi diversi, non è consentito attrarre la controversia a un unico foro mediante il cumulo soggettivo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato le spese per la novità della questione; ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 33 c.p.c.

    il cumulo soggettivo per cause connesse non è suscettibile di interpretazione estensiva e non opera in deroga ai fori speciali, ma solo rispetto ai fori generali.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato come foro generale delle persone fisiche, rispetto al quale può operare l’attrazione per cumulo soggettivo.

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato come foro generale delle persone giuridiche, rispetto al quale può operare l’attrazione per cumulo soggettivo.

  • art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    stabilisce il foro del consumatore come foro esclusivo, più speciale e più inderogabile, applicabile anche in presenza di pluralità di consumatori con residenza o domicilio diversi.

  • art. 3, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    definisce il consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

  • art. 3, lett. c, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    definisce il professionista come il soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno di una lettura ragionevole della disciplina processuale, ma non ritenuto idoneo a superare il dato normativo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’economicità dei mezzi processuali, ma non considerato prevalente sulla disciplina speciale di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il cumulo soggettivo di cause connesse ex art. 33 c.p.c. non può essere utilizzato per derogare a un foro speciale e inderogabile, ma soltanto per attrarre la causa verso uno dei fori generali previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c.
  • Nel contenzioso consumeristico, il foro del consumatore ex art. 66-bis del Codice del consumo ha natura esclusiva e tendenzialmente preminente, in quanto presidio dell’effettività della tutela del contraente debole.
  • La presenza di più consumatori convenuti con diversi domicili o residenze non consente, di per sé, di concentrare la controversia in un unico foro mediante il cumulo soggettivo, poiché ciascun rapporto resta radicato presso il foro speciale competente.
  • Le esigenze di economia processuale e di evitare la frammentazione del giudizio non possono prevalere sulla disciplina inderogabile della competenza territoriale dettata a tutela del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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