Sentenza del 20/05/2015 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU Istituzioni scolastiche statali - Insussistenza onere pagamento - Obbligo a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di pagamento diretto nei confronti dell'istituzione scolastica è stata ritenuta insussistente per gli anni dal 2008 in poi. Il Ministero della Pubblica Istruzione deve corrispondere direttamente ai Comuni la somma destinata al servizio, determinata secondo quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Pertanto, la scuola non è tenuta a pagare direttamente la TARSU o il corrispettivo richiesto dal Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di pagamento della TARSU, o del corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, richiesto a un'istituzione scolastica statale. Il ricorrente ha sostenuto che, a decorrere dal 2008, tale onere non grava più direttamente sulla scuola, in quanto l'art. 33-bis della Legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007, pone il relativo finanziamento a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.
Norme richiamate
Art. 33-bis della Legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007
Le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dall'anno 2008, non sono più tenute a corrispondere il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La norma trasferisce l'onere economico dalle istituzioni scolastiche statali al Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede al pagamento diretto in favore dei Comuni.
Art. 238 del D.Lgs. n. 252/2006
La disposizione individua il corrispettivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti; tuttavia, per le istituzioni scolastiche statali, l'obbligo di pagamento diretto è superato dalla disciplina speciale introdotta dall'art. 33-bis della Legge n. 31/2008.
Massime di principio
- Quando una norma speciale trasferisce espressamente a un'amministrazione centrale l'onere finanziario di un servizio locale, il Comune non può richiedere il pagamento direttamente al soggetto pubblico beneficiario individuato dalla norma.
- Per le istituzioni scolastiche statali, con riferimento alle annualità dal 2008, le richieste comunali relative alla TARSU o al corrispettivo del servizio rifiuti devono essere indirizzate al Ministero competente, non alla singola scuola.
- In presenza di una pretesa di pagamento, occorre verificare l'anno di riferimento e la natura del soggetto obbligato: la disciplina speciale opera dal 2008 e riguarda le istituzioni scolastiche statali.
- Il trasferimento dell'onere di pagamento non elimina il servizio né il diritto del Comune a ricevere quanto dovuto, ma modifica il soggetto tenuto materialmente a corrispondere la somma.
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