Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 6511 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartella esattoriale - Impugnazione per vizi di notifica - Facolta' del contribuente di agire contro l'ente o contro il concessionario della riscossione- Litisconsorzio necessario - Non configurabile - Riscossione- Cartella esattoriale - Impugnazione- Vizi non attinenti alla regolarita' o validita' degli atti esecutivi- Chiamata in causa ente creditore- Necessita'.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della cartella esattoriale per nullità derivante da omessa notificazione dell'atto impositivo prodromico (vizio relativo alla fase antecedente alla cartella di pagamento)

La decisione

la Corte ha affermato che il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario della riscossione; tuttavia, quando la controversia promossa contro il concessionario non riguarda esclusivamente la regolarità o la validità formale degli atti esecutivi, il concessionario è obbligato a chiamare in causa l'ente creditore, altrimenti risponde delle eventuali conseguenze negative della lite. In sostanza: scelta del convenuto è libera per il ricorrente, ma il concessionario che si trovi convenuto deve coinvolgere l'ente se la lite investe la sostanza dell'obbligazione impositiva.

Norme richiamate

  • d.lgs. 112/1999

    l'art. 39 individua la disciplina della riscossione mediante concessionario e, nella prassi interpretativa richiamata, si ricava che il concessionario risponde in giudizio anche delle conseguenze della mancata chiamata in causa dell'ente creditore quando la controversia non attiene solo a vizi formali degli atti esecutivi

Massime di principio

  • Il contribuente può scegliere indifferentemente di impugnare la cartella contro l'ente impositore o contro il concessionario della riscossione: la scelta non priva di efficacia l'impugnazione.
  • Se la controversia investe la validità sostanziale dell'obbligazione impositiva (es. nullità dell'atto impositivo prodromico per mancata notifica), il concessionario convenuto deve chiamare in causa l'ente creditore; in mancanza, il concessionario potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze negative della lite.
  • Il litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore non è configurato in senso assoluto: non è sempre obbligatorio che il contribuente citi entrambi, ma il concessionario ha l'onere di chiamare l'ente quando la questione non è limitata a vizi formali degli atti esecutivi.
  • Strategia difensiva consigliata per il contribuente: se si contesta la nullità dell'atto impositivo prodromico è prudente citare direttamente l'ente impositore oppure il concessionario ma formulare chiaramente le censure sostanziali; così si evita la perdita di efficacia della tutela in caso di mancata chiamata dell'ente da parte del concessionario.
  • Per il concessionario: convocare tempestivamente l'ente creditore nelle liti che investono la sostanza dell'obbligazione evita di sopportare personalmente gli effetti negativi della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.