Ordinanza n. 1587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 3869 del 2 marzo 2026, di reiezione del ricorso di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’efficacia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare, nell’ambito della controversia relativa alla disciplina del cosiddetto payback per i dispositivi medici. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che sono state dedotte ulteriori censure e che sono state prospettate questioni di costituzionalità della disciplina.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel giudizio di merito, ma in sede cautelare non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge. Anche le ulteriori censure sono state rimesse all’approfondimento della fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito al 29 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della decisione sull’istanza di sospensione.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Richiamata per affermare che la disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici è già stata ritenuta conforme a Costituzione, in quanto espressione di un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e tutela della finanza pubblica.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la prospettazione di ulteriori questioni di costituzionalità non impone la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata quando non sia dimostrato un periculum in mora di gravità tale da giustificare la disapplicazione della legge applicabile.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici può essere ritenuta costituzionalmente compatibile quando realizzi, secondo modalità non implausibili e mediante un accorto bilanciamento, la conciliazione tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.
- Quando le censure di legittimità e le questioni di costituzionalità richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione e riservarne l’esame alla fase di merito, fissando l’udienza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 1000/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 970/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 974/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 202/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →