Sentenza n. 225/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 356/2023, depositata e resa pubblica il 21.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 356/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 356/2023, producendo l'attestazione del passaggio in giudicato e documentando la notificazione al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. È stata inoltre domandata l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora, su istanza di parte, un commissario ad acta nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo già adeguata la previsione contenuta nella sentenza del giudice ordinario relativa alla corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando risultino già previste misure economiche idonee a compensare il ritardo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La previsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione è stata ritenuta dal giudice una misura equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 120 c.p.a.
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche risulta richiamato nella vicenda processuale come già decorso dopo la notificazione della sentenza al Ministero.
Massime di principio
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio applicabile, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire preveda già interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione, se tale misura è ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo.
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