Cassazione Civile, Ordinanza n. 23374/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un condomino, della deliberazione assembleare del 19 luglio 2018 con cui il condominio aveva revocato una precedente delibera di nomina dell’amministratore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo la delibera adottata senza la maggioranza qualificata richiesta. In primo grado il condominio era stato condannato anche alle spese. Il condomino ha poi appellato la sola statuizione sulle spese, sostenendo che la liquidazione fosse errata sotto vari profili in relazione al D.M. n. 55 del 2014 e che le spese vive fossero state riconosciute in modo scorretto. La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale del condominio e ha accolto solo in parte l’appello principale, correggendo di euro 25 la voce per marca da bollo, ma ha ritenuto corretta la liquidazione complessiva del primo grado, qualificando la causa come di valore determinato in base al compenso annuo dell’amministratore. Nel ricorso per cassazione il condomino ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 10 e ss. c.p.c. e degli artt. 5, 6 e 21 del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito alla causa un valore determinato, mentre l’impugnazione di una delibera assembleare avrebbe dovuto essere considerata di valore indeterminabile; ha richiamato la giurisprudenza sul valore delle controversie aventi ad oggetto l’annullamento o la nullità delle delibere condominiali. Gli ulteriori sette motivi non sono stati esaminati perché il primo è stato ritenuto assorbente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione del valore della causa compiuta dalla Corte d’appello. Ha affermato che, nell’azione di impugnazione di una delibera assembleare proposta per un vizio formale al solo fine di farne cadere gli effetti, il valore della controversia non va rapportato a una spesa specifica o al compenso annuo dell’amministratore, ma deve essere considerato indeterminabile, avendo riguardo all’oggetto diretto della deliberazione impugnata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché riesamini il merito dell’appello applicando il valore indeterminabile della causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1136, comma 4, c.c.
Richiamato nel giudizio di merito come parametro della maggioranza qualificata necessaria per la revoca della precedente delibera di nomina dell’amministratore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
artt. 10 e ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
artt. 5, 6 e 21 del D.M. n. 55 del 2014
Richiamati dal ricorrente per contestare la liquidazione dei compensi professionali e la determinazione dello scaglione di valore.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una delibera assembleare condominiale proposta per far cadere un vizio formale dell’atto, il valore della causa va determinato avuto riguardo all’oggetto diretto della deliberazione impugnata e non alla sola ricaduta patrimoniale allegata dal singolo condomino.
- Se la delibera impugnata non incide di per sé su una specifica pretesa economicamente quantificabile del singolo attore, la controversia deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini della competenza e della liquidazione delle spese.
- L’azione di impugnazione della delibera assembleare non si esaurisce nel rapporto individuale tra condomino e condominio, ma investe la validità dell’intera deliberazione, con effetti caducatori unitari sull’atto impugnato.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un profilo decisivo e viene accolto, i motivi ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame.
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