Cassazione Penale, Sentenza n. 49754/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva respinto l'istanza contro il decreto di sequestro preventivo relativo alla somma di Euro 403.200,00 ritenuta profitto del reato. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p., falsa applicazione della legge penale: sosteneva che i fatti non configurassero il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ma rientrassero nel più tenue reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), essendo la fattispecie limitata a dichiarazioni parcellizzate sotto soglia e dunque inidonea a giustificare misure cautelari reali
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, alla luce della complessiva attività fraudolenta (uso di un centro sportivo come schermo, ricerca dei soggetti, accesso alla piattaforma, presentazione delle richieste) e delle modalità concrete dell'azione, erano presenti artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore; pertanto la fattispecie è stata qualificata come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. e non come mera indebita percezione ex art. 316-ter c.p. Confermato il sequestro preventivo per equivalente riferito a Euro 403.200,00. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; richiede la presenza di artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente tale induzione, data la molteplicità e la modalità delle condotte ingannevoli
art. 316-ter cod. pen.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche: norma di carattere residuale che punisce condotte basate su false dichiarazioni o documenti quando l'ente erogatore non è effettivamente indotto in errore ma prende atto della mera dichiarazione formale. La Corte ha ritenuto che questa fattispecie non fosse applicabile al caso concreto, per non estendere il campo di applicazione della norma residuale
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione sul regolamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
art. 6 del d.m. 6/4/2020
Normativa di settore sul procedimento di erogazione del contributo (indennità collaboratori sportivi): prevede un controllo eventuale attivabile in presenza di sospetto; la Corte ha rilevato che tale controllo, pur essendo eventuale, è comunque preventivo, ma ciò non esclude che modalità concrete di artificio possano indurre in errore l'ente
Sentenza Sezioni Unite "Carchivi"
Principio di diritto che traccia la distinzione case-by-case tra art. 640-bis e art. 316-ter, sottolineando il carattere residuale di quest'ultima e l'importanza delle modalità concrete dell'azione nell'accertare se l'ente sia stato indotto in errore. La Corte di merito è stata richiamata a questi principi per giustificare la qualificazione per truffa
Sentenza Sezioni Unite "Pizzuto"
Conferma i precedenti principi: art. 316-ter ha natura sussidiaria rispetto alla truffa; occorre valutazione concreta degli artifici e dell'induzione in errore. Citata dalla Corte per ribadire che casi ricchi di artifici non rientrano nella residuale 316-ter
Massime di principio
- La distinzione tra art. 640-bis e art. 316-ter va effettuata caso per caso, valutando non solo la normativa procedimentale ma le modalità concrete dell'azione
- Se l'illecito si esaurisce nella mera falsa autocertificazione e l'ente si limita a prenderne atto senza essere attivamente indotto in errore, può configurarsi l'art. 316-ter (fattispecie residuale)
- Se sono presenti artifici, raggiri o una serie coordinata di comportamenti idonei a convincere l'ente sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione, si configura invece la truffa aggravata ex art. 640-bis
- La mancanza di diligenza o controlli da parte dell'ente erogatore non esclude automaticamente la configurabilità della truffa: la negligenza del deceptus è distinta dall'idoneità del mezzo fraudolento impiegato dall'agente
- Per valutare rischi cautelari (sequestro per equivalente) è decisivo l'esame complessivo delle condotte e della loro idoneità a produrre il risultato illecito; prove di un'attività fraudolenta plurima e articolata giustificano misure reali
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