Sentenza n. 134/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) della nota della ASL di Frosinone prot. n. 35936 del 29 maggio 2024, recante sollecito per l’emissione di note di credito in favore della stessa ASL, ai sensi dell’art. 12 del contratto di budget 2022-2024; 2) della nota della ASL di Frosinone prot. n. 20006 del 15 marzo 2024, recante invito all’emissione di una nota di credito in favore della stessa ASL per euro 833.688,77; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'ASL relative alla richiesta di emissione di note di credito per euro 833.688,77, conseguenti ai controlli esterni sulle prestazioni sanitarie rese negli anni 2011-2015
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione dell'ASL. Ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale in materia di rapporti di accreditamento e del contratto di budget 2022-2024, sostenendo che l'emissione delle note di credito derivanti dai controlli esterni non concordati dovesse rimanere sospesa fino alla conclusione della procedura arbitrale. Ha inoltre dedotto che era già stato concordato un piano di rientro per un importo inferiore, nonché eccesso di potere, violazione dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento, assumendo che l'ASL non avesse considerato le modifiche introdotte dalla deliberazione regionale del 28 febbraio 2024. Nel corso del giudizio è stata rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia sembrava riguardare esclusivamente l'esito dei controlli, la correttezza dei calcoli e la spettanza delle somme richieste dall'ASL.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. La domanda non contestava norme regolamentari o amministrative regionali che disciplinassero discrezionalmente il corrispettivo delle prestazioni o l'assetto dei controlli, ma la correttezza dei calcoli compiuti dall'ASL all'esito di specifiche verifiche e, in definitiva, la spettanza delle somme pretese. Secondo il TAR, tale controversia si colloca a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, attiene alla quantificazione economica delle prestazioni e a un accertamento tecnico sull'attività resa, senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
controversie in materia di pubblici servizi, incluse quelle concernenti concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
La controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quando, nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblico servizio, non viene contestato l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma soltanto la quantificazione dei corrispettivi e l'esito dei controlli sull'attività del concessionario.
art. 11 c.p.a.
la causa potrà essere riassunta
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo di translatio iudicii.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
Il collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio, concedendo termini a difesa prima della decisione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla remunerazione delle prestazioni rese da strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando contestano esclusivamente l'esito dei controlli, la correttezza dei calcoli, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale o concessorio e la spettanza delle somme richieste, senza mettere in discussione l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
- La giurisdizione amministrativa non sussiste quando la domanda, pur formalmente proposta per l'annullamento di atti dell'amministrazione sanitaria, mira sostanzialmente all'accertamento del rapporto economico e della debenza dei corrispettivi relativi a prestazioni già rese nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblico servizio.
- La contestazione di un accertamento tecnico compiuto dall'amministrazione sull'attività di una struttura sanitaria accreditata non implica, di per sé, l'esercizio di potestà pubblicistica discrezionale: se il thema decidendum riguarda solo la quantificazione economica delle prestazioni, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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