Cassazione Penale, Sentenza n. 6963/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato il primo grado qualificando i fatti come tentativo di truffa e dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 16/4/2018. I ricorrenti deducevano, tra gli altri motivi, che la prescrizione era in realtà intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado (8/3/2018) per un errore nel computo dei termini: la Corte d'appello aveva considerato come causa di sospensione il rinvio dall'udienza del 20/4/2017 al 13/7/2017, nonostante tale rinvio fosse determinato da esigenze del Pubblico Ministero e dalla disponibilità delle parti, e quindi non rientrasse tra le sospensioni previste dall'art. 159 c.p.p., co.1, n.3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione, rilevando l'errore dell'appello nel computo delle cause di sospensione (in particolare il periodo dal 20/4/2017 al 13/7/2017 non poteva essere conteggiato). Ha accertato che il termine di prescrizione (calcolato a partire dall'8/10/2008 con le sospensioni ammesse) è maturato il 15/2/2018, quindi anteriore alla sentenza di primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e le statuizioni civili revocate; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 159, co.1, n.3 cod. proc. pen.
La sospensione della prescrizione per rinvio dell'udienza opera solo se la richiesta di rinvio è formulata dall'imputato o dal suo difensore (o se una richiesta di altra parte è espressamente aderita dall'imputato); il rinvio determinato da esigenze del P.M. o dall'organizzazione dell'ufficio non sospende i termini.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: la Corte d'appello aveva riqualificato i fatti come tentativo di truffa sulla base degli atti idonei compiuti dai ricorrenti (invio di una raccomandata con firma falsa e presentazione in banca), ma la Cassazione ha deciso sulle questioni relative alla prescrizione.
art. 61, n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante per la gravità del danno; i ricorrenti avevano contestato la sua applicazione (anche in relazione all'esistenza del danno a favore del reale beneficiario), ma la decisione di Cassazione si è risolta sull'annullamento per prescrizione rendendo questi rilievi assorbiti.
art. 124 cod. pen.
Norma citata in motivazione difensiva (probabilmente concernente la responsabilità o conseguenze), richiamata ma non determinante rispetto alla pronuncia sulla prescrizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata dai ricorrenti in relazione a vizi di motivazione; non è stata determinante rispetto all'accoglimento del motivo di prescrizione.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione bisogna considerare soltanto le cause di sospensione espressamente previste dalla legge (art. 159 c.p.p.) e applicabili al caso concreto; rinvii originati da esigenze del P.M. o dall'organizzazione dell'ufficio non sospendono i termini salvo adesione espressa dell'imputato.
- Se in concorso di cause di rinvio una è imputabile al giudice e l'altra all'imputato/difensore, prevale l'elemento riferibile al giudice e il rinvio non determina la sospensione della prescrizione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'appello può essere annullata in Cassazione se emerge un errore nel computo dei termini di sospensione; se l'annullamento riguarda la prescrizione maturata prima del primo grado, la sentenza può essere annullata senza rinvio e le statuizioni civili revocate.
- Le questioni relative alla qualificazione del fatto (tentativo vs consumazione) e all'applicazione di aggravanti possono diventare irrilevanti se la prescrizione viene accertata come intervenuta precedentemente, perché la pronuncia sulla estinzione comporta la revoca delle statuizioni civili.
- In processi complessi è essenziale documentare chi abbia effettivamente richiesto o determinato il rinvio dell'udienza (imputato/difensore vs P.M./giudice) per evitare errori nel computo della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6771/2025 del 19/02/2025
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6772/2025 del 19/02/2025
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6776/2025 del 19/02/2025
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6781/2025 del 19/02/2025
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6782/2025 del 19/02/2025
- Sentenza penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6784/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →