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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale in materia di IRPEG, IVA e IRAP per l'anno 2000. In particolare, sosteneva che le spese per la sponsorizzazione di competizioni automobilistiche fossero spese di rappresentanza, e non di pubblicità, perché la società non aveva dimostrato un diretto ritorno commerciale. Contestava inoltre la deducibilità del costo relativo a un posto auto vicino all'abitazione del legale rappresentante e lamentava l'omessa o insufficiente motivazione sulle cessioni verso San Marino. La contribuente, con ricorso incidentale, contestava invece il recupero IVA relativo ad alcune cessioni all'esportazione prive di adeguata documentazione doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti rispettivamente la qualificazione delle spese di sponsorizzazione e la deducibilità del posto auto. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, relativi alle cessioni verso San Marino e alla motivazione della sentenza, nonché il sesto motivo sull'obbligo di ammortizzare in più esercizi le spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni di terzi. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della società, poiché l'esenzione IVA per le cessioni all'esportazione richiedeva una prova certa dell'effettiva uscita delle merci, normalmente mediante documentazione doganale o equivalente attestazione ufficiale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, nel testo vigente ratione temporis

    "le spese di rappresentanza"

    Le spese di sponsorizzazione sportiva sono normalmente assimilate alle spese di rappresentanza quando non sia dimostrata una diretta aspettativa di incremento delle vendite; sono quindi deducibili nei limiti previsti per tale categoria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, nel testo vigente ratione temporis

    La deducibilità richiede che il costo sia riferibile, anche indirettamente o potenzialmente, all'attività d'impresa. Secondo la decisione, l'inerenza comprende anche la congruità economica del costo quando questa sia contestata dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 1, lett. h

    "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza"

    L'IVA sulle spese di rappresentanza non è detraibile, salvo il caso delle spese sostenute per beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8

    "cessioni all'esportazione"

    La non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione presuppone la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio previsto dalla disciplina applicabile. La prova deve essere certa e può risultare dalla documentazione doganale o da attestazioni ufficiali equivalenti.

  • D.M. 24 dicembre 1993

    Disciplina gli adempimenti e la prova delle operazioni di scambio con la Repubblica di San Marino. La mancanza della documentazione richiesta può impedire il riconoscimento della non imponibilità IVA, salvo che l'effettiva esportazione sia provata con elementi certi e incontrovertibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3, nel testo vigente ratione temporis

    Per le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi, nel periodo esaminato, l'ammortamento pluriennale non era obbligatorio: il contribuente poteva imputare il costo integralmente nell'esercizio di sostenimento oppure capitalizzarlo e ammortizzarlo secondo criteri ragionevoli.

  • Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 5

    Consente, secondo la disciplina applicabile al caso, la capitalizzazione dei costi aventi utilità pluriennale, con successivo ammortamento, sulla base di una scelta tecnicamente motivata e di criteri coerenti con la durata dell'utilità.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione o alla detrazione grava sul contribuente, inclusi l'esistenza, l'inerenza, la congruità del costo e, per le esportazioni, l'effettiva uscita delle merci.

Massime di principio

  • Una sponsorizzazione sportiva non è automaticamente una spesa pubblicitaria: per ottenere il trattamento più favorevole il contribuente deve dimostrare una concreta e diretta finalità promozionale e un ragionevole collegamento con l'incremento delle vendite.
  • La semplice contabilizzazione e la presenza di una fattura non bastano a rendere un costo deducibile. Occorre conservare documentazione che dimostri ragione economica, inerenza, congruità e collegamento con l'attività d'impresa.
  • Quando l'Amministrazione contesta un costo per la sua possibile destinazione personale, come un posto auto vicino all'abitazione dell'amministratore, il contribuente deve fornire prove specifiche dell'uso aziendale effettivo e della necessità del costo.
  • Per applicare la non imponibilità IVA alle esportazioni o agli scambi assimilati, è essenziale provare in modo certo l'effettiva uscita o consegna dei beni secondo la disciplina applicabile. Documenti commerciali o dichiarazioni private possono non essere sufficienti senza attestazioni doganali o pubbliche equivalenti.
  • Per le spese di manutenzione straordinaria su immobili o beni di terzi, la deduzione immediata può essere ammessa se consentita dalla disciplina vigente nel periodo d'imposta; l'ammortamento pluriennale non è automaticamente obbligatorio, salvo specifiche disposizioni applicabili ratione temporis.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve riesaminare solo i profili per i quali la cassazione ha accolto il ricorso, applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte.

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