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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32128/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per Cassazione deduceva due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.: si censurava la decisione del tribunale del riesame che avrebbe escluso che l'estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento (anche a seguito di ravvedimento operoso) possa comportare la revoca del sequestro finalizzato alla confisca, con il rischio di una duplicazione della prestazione finanziaria da parte del contribuente e in contrasto con gli artt. 321 c.p.p. e 12‑bis comma 2 del D.Lgs. 74/2000; 2) violazione di norme tributarie (art. 8 D.L. 27/7/2000 n.212 e s.m.i., art. 17 D.Lgs. 241/1997, artt. 12‑bis e 13 D.Lgs. 74/2000): si contestava l'esclusione del valore estintivo della compensazione utilizzata nell'ambito del ravvedimento operoso e si affermava che nel caso concreto la compensazione era stata correttamente eseguita e aveva estinto i debiti rilevanti ai fini della revoca o riduzione del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi omogenei e fondati. Ha affermato che l'effettiva estinzione del debito tributario correlato all'imposta evasa, qualunque sia la forma corretta con cui sia avvenuta (inclusi pagamento integrale o compensazione valida nel quadro del ravvedimento), determina il venir meno delle esigenze cautelari che giustificano il sequestro finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente), in assenza di un profitto persistente. Ha inoltre precisato che il profitto del reato tributario sequestrabile è il risparmio economico derivante dalla sottrazione delle imposte evase e non comprende le sanzioni e gli interessi, che sono il "costo del reato". La Corte ha censurato l'erronea esclusione dell'effetto estintivo della compensazione e l'attenuazione motivazionale del tribunale circa la determinazione della sanzione per il ravvedimento, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al tribunale di Salerno per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater comma 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma richiamata in relazione alla non punibilità in caso di estinzione del debito; la Corte distingue l'effetto di non punibilità dalla rilevanza cautelare dell'estinzione del debito, affermando che l'effettiva estinzione fa venire meno le esigenze cautelari.

  • art. 321 comma 3 c.p.p.

    Richiamato nella censura per l'illegittima duplicazione della prestazione e per il principio che il sequestro non deve persistere oltre la misura del profitto reale; la Corte invoca il principio per cui il sequestro va ridotto/revocato in corrispondenza di quanto restituito o versato.

  • art. 12‑bis comma 2 D.Lgs. 74/2000

    Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla disciplina della non punibilità e degli effetti dell'estinzione del debito; la Corte usa il richiamo per sottolineare la necessità di evitare duplicazione della sanzione.

  • art. 13 comma 1 D.Lgs. 74/2000

    Menziionato nella giurisprudenza comparata: la Corte segnala che la questione relativa a forme diverse di estinzione rilevante per la non punibilità non è automaticamente decisiva sul piano cautelare, ma l'effettiva estinzione rimane rilevante per il sequestro.

  • art. 8 D.L. 27/7/2000 n. 212 e s.m.i.

    Norma tributaria richiamata nella discussione sulla disciplina fiscale e sulle modalità di estinzione dei debiti (rilievo di regole processuali/tributarie collegate alla compensazione e al ravvedimento).

  • art. 17 D.Lgs. 241/1997

    Richiamato rispetto alle regole procedurali/tributarie connesse ai pagamenti e alla compensazione; la Corte prende atto delle regole ma valuta l'effetto pratico dell'effettiva estinzione del debito ai fini cautelari.

Massime di principio

  • L'effettiva estinzione del debito tributario correlato all'imposta evasa (sia mediante pagamento integrale sia mediante una compensazione valida nel quadro del ravvedimento operoso) fa venire meno le esigenze cautelari che giustificano il sequestro finalizzato alla confisca; il sequestro deve essere ridotto o revocato nella misura corrispondente a quanto estinto.
  • Il profitto del reato tributario ai fini della confisca consiste nel risparmio economico derivante dalla sottrazione dell'imposta evasa e non comprende le sanzioni e gli interessi, i quali costituiscono il costo del reato e non sono riconducibili al profitto sequestrabile.
  • La compensazione, se realizzata correttamente e riconoscibile in base alla documentazione/formalitaà previste, può avere effetto estintivo rilevante ai fini della revoca o riduzione del sequestro.
  • Il giudice del riesame/tribunale che valuta misure cautelari reali deve evitare decisioni che determinino una duplicazione sanzionatoria: non può mantenere il sequestro per importi giaà estinti dal contribuente.
  • Il giudice dell'incidente cautelare non è tenuto a svolgere complesse verifiche contabili o istruttorie: le questioni contabili possono essere risolte solo nei limiti di evidenza o ictu oculi; altrimenti si limita il sindacato cautelare e si rinvia a valutazioni nel merito.

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