Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia del ricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. È stata altresì esclusa ogni statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative conseguenti all'omessa registrazione di un rapporto di lavoro. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione, respinta in primo grado dal tribunale. In appello la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che la domanda fosse stata erroneamente proposta nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, quando invece avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero del lavoro, quale soggetto ritenuto legittimato in relazione alle sanzioni già riferibili alle direzioni territoriali soppresse dal 2017. Esclusa la sanatoria ex art. 4 l. 260/1958 con assegnazione di un nuovo termine per la rinnovazione dell'atto, il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, ha depositato rinuncia al ricorso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 4 L. 260/1958
sanatoria ex articolo 4 legge 260 del 58
La corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della sanatoria processuale con concessione di un nuovo termine per la rinnovazione dell'atto nei confronti del soggetto evocato in giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente e la parte intimata non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La questione della corretta individuazione del legittimato passivo e dell'eventuale sanatoria del vizio di evocazione in giudizio resta assorbita se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.
Come è indicizzato
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