Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20392/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore esecutato)

La controversia

Nel 2016 l'agente della riscossione pignorò un autoveicolo di proprietà della controparte per riscuotere coattivamente circa 63.232,05 euro risultanti da 44 cartelle di pagamento relative a imposte e contributi. La debitrice propose opposizione all'esecuzione deducendo la nullità del titolo esecutivo per mancata notifica della cartella e la prescrizione dei crediti. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, ritenendo sussistente il diritto di riscossione per 857,73 euro e, secondo la lettura poi data dal giudice d'appello, reputando prescritti gli altri crediti. L'agente della riscossione appellò sostenendo che la sentenza di primo grado fosse nulla per difetto di motivazione o per contraddittorietà, perché avrebbe rigettato le eccezioni dell'opponente ma poi accolto l'opposizione solo per alcuni crediti senza statuire chiaramente sulle altre cartelle. La Corte d'appello dichiarò il gravame inammissibile, interpretando la sentenza di primo grado nel senso che il Tribunale aveva deciso sulla base della prescrizione quinquennale di parte dei crediti e rilevando che l'appello non conteneva una censura specifica contro tale ratio decidendi. In Cassazione l'agente della riscossione dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello era specifico e che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il gravame come generico; con il secondo motivo denunciò violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che ai crediti azionati dovesse applicarsi la prescrizione decennale e non quella breve. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la ricorrente non aveva censurato l'effettiva interpretazione della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello, limitandosi a criticare una pretesa inammissibilità per difetto di specificità che non era la reale ratio decidendi; il secondo perché la Corte d'appello non aveva affatto deciso sul termine di prescrizione applicabile, ma si era limitata a constatare che la statuizione di prescrizione resa dal Tribunale non era stata impugnata. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudice d'appello, interpretando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che il Tribunale avesse accolto l'opposizione in base alla prescrizione quinquennale di parte dei crediti e che l'appello dell'agente della riscossione non avesse censurato tale ratio decidendi. Poiché in cassazione non era stata impugnata l'interpretazione della sentenza di primo grado compiuta dalla Corte territoriale, la censura ex artt. 112 e 342 c.p.c. era fuori bersaglio e inammissibile; parimenti inammissibile era il motivo sulla prescrizione, perché la Corte d'appello non aveva deciso sul termine di prescrizione decennale o quinquennale, ma aveva solo rilevato la mancata impugnazione della statuizione di primo grado. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione

  • d.l. 119/2018

    richiamato per il sopravvenuto annullamento di alcune cartelle per importi inferiori a 1.000 euro

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione perché la Corte d'appello aveva comunque provveduto sulla domanda d'appello

  • art. 342 c.p.c.

    non violato, poiché la censura proposta in appello è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi individuata dal giudice di secondo grado

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva deciso su tale punto

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie

  • Cass. 7409/2020

    citata dal Tribunale sul tema della prescrizione, senza ulteriore approfondimento nella decisione di legittimità

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello interpreta la sentenza di primo grado in un certo modo e dichiara inammissibile l'appello per estraneità alla ratio decidendi, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente anche quella interpretazione; altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La censura di omessa o contraddittoria motivazione non è idonea a colpire una statuizione che, nella sostanza, esprima una valutazione di diritto; l'erroneità in iure non si trasforma in vizio di motivazione.
  • Se la sentenza d'appello non si pronuncia su un determinato punto ma si limita a rilevare che la statuizione di primo grado non è stata impugnata, il ricorso che contesti quel punto come se fosse stato deciso è inammissibile perché indirizzato contro una statuizione inesistente.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e confutare proprio quella, non una ricostruzione diversa o semplificata del percorso argomentativo del giudice.
  • L'omessa impugnazione della qualificazione data dal giudice d'appello alla sentenza di primo grado può rendere irrilevanti le doglianze sulle conseguenze processuali tratte da quella qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.