Cassazione Penale, Ordinanza n. 19533/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La condannata propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze esecutive. Secondo la difesa, i reati giudicati con le due decisioni sarebbero avvinti dal medesimo disegno criminoso: da un lato una partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a furti in gioielleria, dall'altro la violazione dell'obbligo di soggiorno connesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di condanna richiamata dimostrerebbe l'esistenza del sodalizio già dal 2007 e che, quindi, la violazione della misura di prevenzione sarebbe stata preventivata nell'ambito del medesimo progetto criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in fatto e manifestamente infondate, oltre che meramente riproduttive di doglianze già esaminate e correttamente disattese dal giudice dell'impugnazione. La Corte ha valorizzato l'assenza di elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la preventiva deliberazione criminosa, la diversa natura dei reati posti a confronto, la notevole distanza temporale tra i fatti e l'insufficienza del richiamo al furto del 2014, peraltro definito con non doversi procedere per remissione di querela. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; per ottenerlo occorre allegare e dimostrare elementi concreti e specifici da cui desumere il medesimo disegno criminoso.
art. 75 d.lgs. 159/2011
richiamato come reato oggetto della seconda sentenza esecutiva, consistente nella violazione dell'obbligo di soggiorno connesso alla sorveglianza speciale.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera critica del merito o in una diversa lettura dei fatti, quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione di un concreto e specifico elemento unificante, non bastando affermazioni generiche o il solo richiamo all'appartenenza ad un contesto criminale comune.
- Per riconoscere il medesimo disegno criminoso tra reati giudicati con sentenze diverse occorre considerare anche la diversità ontologica dei reati e la distanza temporale tra le condotte, elementi che possono escludere la correlazione unitaria in assenza di ulteriori riscontri.
- Il richiamo a un fatto collegato o a un episodio antecedente non consente di per sé di estendere la continuazione, se quel fatto non ha inciso sul titolo per il quale è stata emessa la condanna definitiva oggetto dell'istanza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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