Sentenza n. 411/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza delle sentenze nn. 535/2025 e 29/2026 rese dal Tribunale Amministrativo Regionale Pescara con cui sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.909,38.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato pagamento delle spese legali, complessivamente pari a € 1.909,38, liquidate con distrazione a favore del ricorrente dalle sentenze del TAR Abruzzo - Pescara nn. 535/2025 e 29/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze nn. 535/2025 e 29/2026, che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento, in suo favore e con distrazione, di complessivi € 1.909,38 per spese legali. Nel corso del giudizio ha riferito che il Ministero aveva pagato le somme spettanti, rispettivamente il 27 luglio 2026 e il 12 giugno 2026, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento intervenuto durante il giudizio ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata e ha eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti. Ha posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: il soddisfacimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le ha liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, il soddisfacimento della pretesa elimina ogni ragione di contrasto e realizza pienamente l'interesse originariamente leso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa e fa venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
- Se l'Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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