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Sentenza

Sentenza n. 411/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza delle sentenze nn. 535/2025 e 29/2026 rese dal Tribunale Amministrativo Regionale Pescara con cui sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.909,38.

Giustizia amministrativa202600181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancato pagamento delle spese legali, complessivamente pari a € 1.909,38, liquidate con distrazione a favore del ricorrente dalle sentenze del TAR Abruzzo - Pescara nn. 535/2025 e 29/2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze nn. 535/2025 e 29/2026, che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento, in suo favore e con distrazione, di complessivi € 1.909,38 per spese legali. Nel corso del giudizio ha riferito che il Ministero aveva pagato le somme spettanti, rispettivamente il 27 luglio 2026 e il 12 giugno 2026, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento intervenuto durante il giudizio ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata e ha eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti. Ha posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: il soddisfacimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le ha liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, il soddisfacimento della pretesa elimina ogni ragione di contrasto e realizza pienamente l'interesse originariamente leso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa e fa venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • Se l'Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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