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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01368/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a due furti già definiti con sentenze irrevocabili. In ricorso ha censurato: a) l'ammissione di una memoria del pubblico ministero asseritamente tardiva, depositata il 9 giugno 2025; b) l'omessa o inadeguata valutazione di indici che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'unicità del disegno criminoso, e cioè la tossicodipendenza, la vicinanza temporale tra i fatti, l'omogeneità delle condotte e le circostanze di tempo e di luogo. Il giudice dell'esecuzione aveva invece escluso la continuazione ritenendo non dimostrata la tossicodipendenza, osservando che per un furto vi erano elementi compatibili con una condotta finalizzata all'approvvigionamento di denaro per la droga, ma per l'altro mancava ogni collegamento con tale condizione; aveva inoltre valorizzato il fatto che le condotte apparivano espressive di uno stile di vita dedito al crimine, anche alla luce dei numerosi precedenti del condannato. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, osservando che il giudizio sull'unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per motivazione mancante o illogica, che il mero richiamo a contiguità cronologica e omogeneità dei reati non basta a dimostrare la continuazione, e che lo stato di tossicodipendenza, di per sé, non crea alcuna presunzione di unicità del disegno criminoso. Quanto alla memoria del pubblico ministero, la dedotta violazione processuale non era decisiva rispetto alla motivazione autonoma dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione sull'insussistenza del vincolo della continuazione tra i due furti, escludendo che gli elementi dedotti dal ricorrente fossero sufficienti a sovvertire la decisione o a dimostrare una violazione processuale decisiva connessa alla memoria del pubblico ministero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Nel procedimento di esecuzione la richiesta di riconoscimento della continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso; la mera tossicodipendenza o la mera contiguità temporale dei reati non bastano a fondarla automaticamente.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Il vincolo della continuazione postula un programma criminoso unitario non generico, individuabile fin dal primo episodio almeno nelle sue connotazioni fondamentali.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Chi deduce un vizio di violazione di legge processuale deve dimostrare la decisività dell'atto o della patologia processuale rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato il dovere di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Il condannato che chieda in executivis il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario; non sono sufficienti la contiguità cronologica, l'omogeneità dei reati o la mera analogia delle modalità esecutive.
  • Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non crea una presunzione di unicità del disegno criminoso per i reati commessi per procurarsi droga o denaro per acquistarla.
  • La memoria o l'atto processuale asseritamente irregolare è rilevante in cassazione solo se la parte indica e dimostra in modo puntuale la sua decisività rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
  • Quando il giudice dell'esecuzione fornisce una motivazione autonoma e non manifestamente illogica sull'assenza della continuazione, il ricorso che chieda una diversa lettura dei fatti è inammissibile perché sollecita un riesame del merito non consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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