Cassazione Civile, Ordinanza n. 37382/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, importi corrispondenti a fatture emesse da un soggetto terzo operante nel commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, ritenute relative a operazioni inesistenti, con irrogazione di sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la sentenza è stata riformata. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi di cassazione: 1) omessa valutazione di un fatto decisivo e motivazione apparente, deducendo che la mancata allegazione/notifica della segnalazione e del PVC posti a base dell’accertamento gli avrebbe impedito di comprendere le contestazioni; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 per difetto di motivazione per relationem e mancata allegazione degli atti presupposti; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la CTR valorizzato la sentenza resa nei confronti del terzo emittente le fatture, non parte del giudizio, e per avere ritenuto sufficiente la prova dell’ufficio; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla rettifica IVA e delle imposte dirette, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato specificamente l’inesistenza delle operazioni né l’uso delle fatture contestate, e che la sua responsabilità fosse stata affermata in modo sostanzialmente oggettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto del PVC e della segnalazione, impedendo il controllo di decisività della doglianza; inoltre ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto che l’avviso riproduceva il contenuto essenziale del PVC e che l’Ufficio aveva depositato il PVC relativo al terzo emittente con l’elenco dei beneficiari, tra cui il contribuente. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che, nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi anche indiziari dell’inesistenza dell’operazione, ma tali elementi possono essere tratti anche da presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato indici gravi della natura di "cartiera" del fornitore (assenza di locali, deposito, attrezzature, personale e impianto contabile), nonché la presenza del contribuente nell’elenco clienti/fornitori del terzo, e aveva correttamente rilevato che il contribuente non aveva fornito prova contraria, né che la responsabilità fosse oggettiva. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente e violazione di legge.
art. 7 L. 212/2000
È richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti presupposti.
art. 42 D.P.R. 600/1973
È richiamato per dedurre la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dell’atto presupposto.
art. 56 D.P.R. 633/1972
È richiamato per la disciplina della motivazione dell’accertamento IVA e della sua validità per relationem.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per denunciare una motivazione ritenuta errata o apparente della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
È richiamato per l’asserita violazione del riparto dell’onere della prova in tema di fatture per operazioni inesistenti.
art. 39, co. 1, D.P.R. 600/73
È richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di rettifica del reddito e prova dell’inesistenza delle operazioni.
art. 54 D.P.R. 633/72
È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova delle operazioni inesistenti ai fini IVA.
art. 2 D.Lgs. 74/2000
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che assumerebbe violate in relazione alla fattispecie di operazioni inesistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare che l’operazione non è mai stata posta in essere o che la fattura proviene da soggetto non effettivamente controparte del rapporto; tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e la legittima detrazione o deduzione; la mera regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente.
- Laddove il ricorso per cassazione denunci la mancata allegazione di atti presupposti o la motivazione per relationem, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti asseritamente mancanti o decisivi, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La presenza di elementi sintomatici tipici della società cartiera, come assenza di sede, mezzi, personale e organizzazione contabile, può legittimare la conclusione sull’inesistenza delle operazioni fatturate e trasferire sul contribuente l’onere di prova contraria.
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