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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37382/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, importi corrispondenti a fatture emesse da un soggetto terzo operante nel commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, ritenute relative a operazioni inesistenti, con irrogazione di sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la sentenza è stata riformata. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi di cassazione: 1) omessa valutazione di un fatto decisivo e motivazione apparente, deducendo che la mancata allegazione/notifica della segnalazione e del PVC posti a base dell’accertamento gli avrebbe impedito di comprendere le contestazioni; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 per difetto di motivazione per relationem e mancata allegazione degli atti presupposti; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la CTR valorizzato la sentenza resa nei confronti del terzo emittente le fatture, non parte del giudizio, e per avere ritenuto sufficiente la prova dell’ufficio; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla rettifica IVA e delle imposte dirette, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato specificamente l’inesistenza delle operazioni né l’uso delle fatture contestate, e che la sua responsabilità fosse stata affermata in modo sostanzialmente oggettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto del PVC e della segnalazione, impedendo il controllo di decisività della doglianza; inoltre ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto che l’avviso riproduceva il contenuto essenziale del PVC e che l’Ufficio aveva depositato il PVC relativo al terzo emittente con l’elenco dei beneficiari, tra cui il contribuente. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che, nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi anche indiziari dell’inesistenza dell’operazione, ma tali elementi possono essere tratti anche da presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato indici gravi della natura di "cartiera" del fornitore (assenza di locali, deposito, attrezzature, personale e impianto contabile), nonché la presenza del contribuente nell’elenco clienti/fornitori del terzo, e aveva correttamente rilevato che il contribuente non aveva fornito prova contraria, né che la responsabilità fosse oggettiva. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente e violazione di legge.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti presupposti.

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    È richiamato per dedurre la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dell’atto presupposto.

  • art. 56 D.P.R. 633/1972

    È richiamato per la disciplina della motivazione dell’accertamento IVA e della sua validità per relationem.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per denunciare una motivazione ritenuta errata o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per l’asserita violazione del riparto dell’onere della prova in tema di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 39, co. 1, D.P.R. 600/73

    È richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di rettifica del reddito e prova dell’inesistenza delle operazioni.

  • art. 54 D.P.R. 633/72

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova delle operazioni inesistenti ai fini IVA.

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che assumerebbe violate in relazione alla fattispecie di operazioni inesistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare che l’operazione non è mai stata posta in essere o che la fattura proviene da soggetto non effettivamente controparte del rapporto; tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e la legittima detrazione o deduzione; la mera regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente.
  • Laddove il ricorso per cassazione denunci la mancata allegazione di atti presupposti o la motivazione per relationem, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti asseritamente mancanti o decisivi, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La presenza di elementi sintomatici tipici della società cartiera, come assenza di sede, mezzi, personale e organizzazione contabile, può legittimare la conclusione sull’inesistenza delle operazioni fatturate e trasferire sul contribuente l’onere di prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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