Sentenza n. 133/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - di quattro sentenze rese dai Tribunali di Firenze sezione Lavoro e Previdenza (n. 1068/2024; n. 675/2024; n. 707/2024 e n. 1191/2024) con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro e Previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di quattro sentenze definitive del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, con distrazione in suo favore, per complessivi 2.000,00 euro di compensi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato ove dovuta. I titoli esecutivi erano stati notificati al Ministero tra il 5 novembre 2024 e il 3 marzo 2025. Nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare, ove non già corrisposte, le somme riconosciute dalle quattro sentenze definitive, comprensive degli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale Commissario ad acta nei successivi sessanta giorni, su richiesta dell’interessato e senza diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 20,00 euro per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni per adempiere e fino all’insediamento del Commissario ad acta, essendo stata ritenuta non manifestamente iniqua la relativa domanda. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie attraverso la dichiarazione dell’obbligo di provvedere, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente, su domanda della parte e quando non sia manifestamente iniquo, di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve adempiere prima che possano essere intraprese iniziative esecutive nei suoi confronti.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una sentenza definitiva recante una condanna pecuniaria, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre all’amministrazione un termine per adempiere, individuare un Commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e stabilire le modalità della sua attivazione su richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata, su domanda del creditore, quando la misura non risulti manifestamente iniqua; essa può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’insediamento del Commissario ad acta.
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