Cassazione Penale, Sentenza n. 5876/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva inflitto a Della Morte Giuseppe la pena sospesa di 1 anno e 4 mesi per i reati previsti dagli artt. 590-bis e 590-ter c.p. (aver investito e cagionato lesioni gravi a un pedone in attraversamento, il 6 maggio 2018). La Procura Generale ha dedotto la violazione dell'art. 222 cod. strada perche' la sentenza non aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria prevista (sospensione o revoca della patente), nonostante la sua obbligatorieta' nei casi previsti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame esclusivamente sul punto relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimita' e le Sezioni Unite (con riferimento all'ammissibilita' del ricorso in materia di sanzioni amministrative accessorie dopo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e ha affermato che, anche nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che derivano di diritto
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena mediante patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di questo articolo non esime il giudice dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie che derivano di diritto
art. 222 cod. strada
Prevede sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) che devono essere applicate quando ricorrono i presupposti; la loro omissione nella sentenza di patteggiamento e' rilevante e obbliga il giudice a provvedere
art. 445 c.p.p.
Stabilisce limiti al sindacato sulla pronuncia di alcune pene accessorie nelle sentenze di patteggiamento, ma tale divieto non opera in modo da escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che derivano di diritto (la Corte ha richiamato la distinzione operata dalla giurisprudenza)
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Introduce profili di ammissibilita' del ricorso per cassazione in relazione all'applicazione o all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie dopo sentenza di applicazione della pena; le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso in tali ipotesi
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U. n. 21369/2019, Sez. 2 n. 49461/2013, Sez. 4 n. 50060/2017)
La giurisprudenza consolidata afferma che nel patteggiamento il giudice procede comunque a un 'accertamento sui generis' del reato e deve applicare le sanzioni amministrative accessorie di diritto; l'omessa statuizione su tali sanzioni e' motivo di annullamento con rinvio
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque valutare e applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa speciale (es. art. 222 cod. strada) quando ne ricorrono i presupposti, anche se non contemplate nell'accordo tra le parti
- L'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie costituisce motivo idoneo a far annullare la sentenza nella parte relativa a tali sanzioni e a determinare il rinvio al giudice di merito per nuovo esame
- Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e la pronuncia delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione e' ammissibile anche per contestare l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di applicazione della pena
- Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. di pronunciare su certe pene accessorie nei casi di patteggiamento non deve essere interpretato come un'esenzione totale dall'applicazione delle sanzioni amministrative che la legge impone di diritto; occorre distinguere tra pene accessorie e sanzioni amministrative accessorie
- In ipotesi di reati connessi alla circolazione stradale, difensori e giudici devono porre attenzione alla posizione della patente: l'eventuale omessa valutazione della sospensione o revoca della patente puo' determinare impugnazioni e annullamenti parziali della sentenza
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