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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14367/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 05/04/2024. Maffettone ha chiesto la cassazione della condanna per tentata estorsione (capo C) ottenuta in appello dopo un'assoluzione di primo grado, deducendo vizi di motivazione, insufficienza e travisamento della prova (in particolare critica della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Bertoli), contestando la configurazione dell'estorsione invece che dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la qualificazione dell'aggravante della piu persone riunite e il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e misura della pena). Hu Lihe ha impugnato la conferma della condanna per estorsione (capo 7) e il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo di non aver consapevolezza delle condotte intimidatorie e di aver avuto un ruolo ancillare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele Maffettone (li ha ritenuti infondati) confermando la valutazione di responsabilità e le relative qualificazioni operate dalla Corte d'Appello; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Hu Lihe per motivi attinenti esclusivamente al merito e non ammissibili in sede di legittimità. Conseguenze economiche: Maffettone condannato al pagamento delle spese processuali; Hu dichiarato inammissibile e condannato al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000, oltre le previste conseguenze per l'inammissibilità (art. 616 cod. proc. pen.). Le condanne di merito (estorsione per Hu; tentata estorsione con aggravante delle piu persone riunite per Maffettone, escluse aggravanti legate al metodo e ad agevolazione mafiosa ove specificato) sono pertanto confermate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso, nella misura in cui indicato, l'aggravante dell'avvalersi delle condizioni di un'associazione mafiosa; la norma è stata valutata in relazione all'accertamento della sussistenza di condotte finalizzate ad agevolare organizzazione mafiosa.

  • art. 628 comma 3 n.1 cod. pen.

    Riferita nella parte relativa alle aggravanti dell'estorsione con riguardo alla valutazione del surplus intimidatorio derivante dall'azione di piu persone riunite; la Corte ha ritenuto sussistente efficacia intimidatoria rilevante.

  • art. 629 comma 2 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina delle aggravanti dell'estorsione; la Corte ha applicato i criteri per valutare la rilevanza dell'azione congiunta delle persone.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha rilevato che i motivi del ricorso di Hu attengono al merito e non ai vizi di legittimità previsti dall'art. 606, e pertanto li ha dichiarati inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato in ordine alle conseguenze dell'esito dei ricorsi (condanne al pagamento delle spese processuali e somme per inammissibilita), come disposizione che disciplina la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o rigettati.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena nel rispetto dei parametri di legge e dei criteri di individualizzazione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'Appello riforma una sentenza di primo grado (specialmente ribaltando un'assoluzione), è obbligata a fornire una motivazione rafforzata: deve esaminare il materiale probatorio, confutare specificamente i punti salienti della motivazione di primo grado e spiegare perché la sua valutazione diverge.
  • La credibilita, coerenza e dettaglio della dichiarazione della persona offesa, se confermati da riscontri investigativi convergenti (intercettazioni, perquisizioni, servizi OCP, documentazione), possono sorreggere in modo adeguato una condanna anche in presenza di contestazioni difensive sulla generica natura delle 'pressioni'.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo: se la pretesa non era ragionevolmente azionabile in sede giudiziale o si fondava su attivita illecite, si esclude la legittima convinzione di diritto e si configura l'estorsione.
  • Le questioni relative alla valutazione delle attenuanti generiche o alla congruità della pena sono, di regola, questioni di merito e non costituiscono autonome ragioni di cassazione se non emerge un vizio di motivazione o di diritto.
  • I ricorsi per cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di fatto (rilettura del merito) sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; occorre invece indicare vizi di diritto o motivazionali qualificati.
  • La presenza coordinata di piu persone che esercitano pressioni che inducono la vittima a cambiare vita o a sottrarsi alle pretese (es. abbandono dell'abitazione, ricerche ossessive, tentativo di sequestro della compagna) può giustificare il riconoscimento dell'aggravante della pluralita di persone riunite per il reato di estorsione.

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