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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15187/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduceva l'inefficacia della misura per la nullità dell'interrogatorio di garanzia per omesso avviso al difensore di fiducia nominato da un congiunto (Colaj Ana Maria), poiché la nomina del difensore era stata depositata prima dell'estradizione ma non era stata tempestivamente portata a conoscenza dell'indagato e il difensore nominato non era stato avvisato della fissazione dell'interrogatorio

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'interrogatorio non si sia tenuto perché l'indagato ha rinunciato allo stesso; pertanto l'asserita omissione dell'avviso al difensore di fiducia non ha prodotto conseguenze su un atto che non è stato celebrato. Inoltre la nomina del difensore da parte del congiunto è stata ritenuta eccezionale e temporanea e, alla data dell'esecuzione dell'ordinanza, l'indagato aveva dichiarato di non avere difensore di fiducia, superando la dichiarazione precedente. Il Tribunale aveva inoltre rilevato carenze probatorie sulla provenienza e sulle modalità della nomina (mancanza di data/luogo e documento di identità della dichiarante). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen., comma 3

    La nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto ha carattere eccezionale e temporaneo: ha efficacia fino a diversa dichiarazione resa dall'indagato. Nel caso concreto la dichiarazione dell'indagato di non avere difensore di fiducia, resa all'atto dell'esecuzione, ha prevalso sulla nomina antecedente effettuata dalla congiunta

  • artt. 294 e 302 cod. proc. pen.

    Le norme invocate riguardano la declaratoria di nullità e l'inefficacia delle misure; il Collegio ha ritenuto che la nullità per omesso avviso al difensore di fiducia, essendo di regime intermedio, deve essere tempestivamente eccepita e può considerarsi sanata se non contestata tempestivamente o se l'indagato ha rinunciato all'assistenza e accettato il difensore d'ufficio. Inoltre, quando l'interrogatorio non si tiene per rinuncia dell'indagato, l'omesso avviso non può produrre effetti su un atto non celebrato

  • art. 73 in relazione all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Normativa sostanziale in materia di stupefacenti indicata come contestazione penale a carico dell'indagato; citata nel capo d'imputazione ma non rilevante ai fini della questione processuale trattata

  • art. 74 commi 1-4 cod. proc. pen.

    Richiamato nel capo d'imputazione (misure cautelari personali), non oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla questione processuale relativa all'avviso al difensore

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme procedurali; motivazione illogica/contraddittoria): la Corte di legittimità ha respinto le doglianze ritenendo le argomentazioni del ricorrente infondate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa quale norma la cui violazione avrebbe dovuto comportare la riforma; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione per carenza di presupposti probatori e per il fatto che l'interrogatorio non si è tenuto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza (obblighi formali a cura della cancelleria)

Massime di principio

  • La nomina di un difensore effettuata da un prossimo congiunto (art. 96, comma 3 c.p.p.) è eccezionale e temporanea: perde efficacia se l'indagato successivamente dichiara diversamente al momento dell'esecuzione o in altra dichiarazione successiva.
  • L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'interrogatorio di garanzia è una nullità che, se non eccepita tempestivamente al momento dell'atto, può considerarsi sanata; inoltre se l'interrogatorio non si svolge per rinuncia dell'indagato, l'omessa notifica non produce effetti invalidanti su un atto non celebrato.
  • Quando una nomina fiduciaria proviene da terzi (es. famigliare), il difensore dovrebbe, per tutela, acquisire elementi che ne comprovino la provenienza e la titolarità (es. documento d'identità del dichiarante o altri riscontri), perché l'autenticazione della sottoscrizione non attesta necessariamente la qualifica soggettiva della persona che ha nominato.
  • Per impugnare misure cautelari sulla base di nullità procedurali occorre dimostrare che la nullità ha effettivamente inciso sull'esercizio del diritto di difesa e che non è stata sanata; la tempestività dell'eccezione è cruciale.
  • Documentazione acquisita dopo la decisione impugnata (es. atti penitenziari successivi) ha rilevanza limitata: la valutazione del giudice di merito si basa sugli elementi disponibili al momento della decisione, e il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente fondi le sue doglianze sui documenti prodotti in grado di supportarle.

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