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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34846/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla convalida, da parte del Tribunale di Palermo, del trattenimento disposto dal Questore di Trapani nei confronti di un cittadino rumeno, allontanato con provvedimento prefettizio per motivi imperativi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di convalida deducendo due censure: in primo luogo, la violazione delle garanzie del contraddittorio nel procedimento di convalida, sostenendo che, essendo stato già nominato un difensore di fiducia, questi avrebbe dovuto essere tempestivamente avvisato dell'udienza e che la presenza di un difensore d'ufficio non poteva surrogare l'assistenza fiduciaria; in secondo luogo, ha prospettato una doglianza incentrata sulla sussistenza di una vita familiare, richiamando anche parametri convenzionali e costituzionali, ma tale questione non risultava affrontata nel provvedimento impugnato e non veniva adeguatamente dimostrata come dedotta nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che nel procedimento di convalida il cittadino straniero ha diritto all'assistenza del difensore di fiducia, che deve essere tempestivamente avvisato se nominato; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, la censura non potesse essere accolta per difetto del necessario supporto processuale nel ricorso, secondo il principio per cui le questioni nuove o non trattate in sentenza vanno specificamente indicate quanto alla loro deduzione in sede di merito. Quanto al secondo profilo, la Corte ha osservato che la questione della vita familiare non era stata esaminata dal Tribunale e che il ricorrente non aveva indicato dove e come l'avesse tempestivamente proposta nel giudizio precedente. È stata inoltre esclusa la regolazione delle spese, perché le amministrazioni si erano costituite solo per eventuale partecipazione all'udienza, poi non celebrata. La Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il procedimento di convalida deve svolgersi con le garanzie del contraddittorio, con assistenza del difensore di fiducia tempestivamente avvisato, e solo se lo straniero ne sia privo con difensore d'ufficio

    la Corte richiama il principio della necessaria assistenza del difensore fiduciario nel procedimento di convalida del trattenimento, ma precisa che la censura non può essere esaminata se proposta come questione nuova senza adeguata allegazione della sua deduzione in merito

  • artt. 24 e 13 Cost.

    sono richiamati a sostegno delle garanzie di difesa e libertà personale nel procedimento di trattenimento e convalida

  • art. 6 CEDU

    è invocato quale parametro convenzionale a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 20, commi 3 e 11, d.lgs. 30/2007

    costituisce la base normativa del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, la nomina del difensore di fiducia impone la sua tempestiva convocazione; la presenza di un difensore d'ufficio non è equivalente quando la difesa fiduciaria sia stata effettivamente attivata.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure che introducano questioni non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito e in quale atto processuale.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che la parte alleghi gli elementi necessari a consentire il controllo ex actis della deduzione della questione nei gradi di merito.
  • Quando le amministrazioni intimate si costituiscono soltanto per un'eventuale udienza poi non celebrata, può non farsi luogo alla regolazione delle spese di lite.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/procedurale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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