Sentenza del 07/06/2017 n. 2504 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Atto formato all'estero - Uso e registrazione in Italia - Deposito presso Archivio notarile distrettuale o notaio in Italia - Termine registrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine per registrare in Italia un atto formato all'estero e destinato a essere utilizzato nel territorio italiano. Il ricorrente sosteneva, o comunque prospettava, che il termine dovesse decorrere dal deposito dell'atto presso l'Archivio notarile distrettuale o presso un notaio italiano, adempimento previsto dall'art. 106, comma 4, della legge n. 89/1913. La decisione afferma invece che, ai fini fiscali, il termine decorre dalla data di formazione dell'atto all'estero.
La decisione
La regola enunciata è che gli atti formati all'estero e destinati a essere utilizzati in Italia devono essere registrati entro 60 giorni dalla data di formazione dell'atto, ai sensi degli artt. 2, lett. d), e 13 del TUIR. Il deposito successivo presso l'Archivio notarile distrettuale o presso un notaio italiano non sposta né fa decorrere nuovamente il termine fiscale. Ne consegue che una registrazione effettuata oltre 60 giorni dalla formazione dell'atto può essere considerata tardiva, anche se il deposito in Italia è avvenuto successivamente.
Norme richiamate
TUIR, art. 2, lett. d)
La disposizione è richiamata per individuare gli atti formati all'estero rilevanti ai fini dell'obbligo di registrazione in Italia.
TUIR, art. 13
Prevede il termine di 60 giorni per la richiesta di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso; per gli atti formati all'estero il termine decorre dalla loro formazione.
Legge n. 89/1913, art. 106, comma 4
Disciplina il deposito dell'atto estero presso l'Archivio notarile distrettuale o un notaio italiano, ma tale adempimento non determina la decorrenza del termine fiscale di registrazione.
Massime di principio
- Per gli atti formati all'estero soggetti a registrazione in Italia, il termine fiscale va calcolato dalla data di formazione dell'atto, non dalla data in cui l'atto viene successivamente depositato o utilizzato in Italia.
- Gli adempimenti notarili o di deposito previsti dalla normativa italiana hanno una funzione distinta rispetto all'obbligo tributario di registrazione e, salvo diversa previsione normativa, non sospendono né fanno ripartire il termine fiscale.
- È opportuno verificare tempestivamente la data certa di formazione dell'atto estero e calcolare da essa i 60 giorni, organizzando entro tale termine la traduzione, l'eventuale legalizzazione o apostille e la registrazione in Italia.
- In caso di atti complessi o di dubbi sulla loro soggezione a registrazione, è prudente acquisire una valutazione professionale prima della scadenza, poiché il deposito in Italia non costituisce di per sé una giustificazione per una registrazione tardiva.
Testo integrale
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